Offerta tecnica e soccorso istruttorio: le regole da seguire secondo il TAR Lazio

28 Feb. '25

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Il TAR Lazio, con la sentenza n. 02684/2025, ha tracciato una linea chiara sui confini del soccorso istruttorio nelle procedure di gara pubbliche, affrontando un caso emblematico che interessa tutti gli operatori del settore.

La controversia esaminata riguardava una procedura indetta da Autostrade per l’Italia S.p.A. per un accordo quadro relativo a lavori di manutenzione su opere autostradali. Un raggruppamento temporaneo di imprese, classificatosi quinto, contestava l’attribuzione di un punteggio nullo per il sub-criterio “Curriculum lavori di manutenzione sulle opere d’arte in presenza di traffico”.

Nonostante la dichiarazione del possesso dei requisiti, il ricorrente aveva omesso di allegare la documentazione a comprova espressamente richiesta dal bando (certificati di esecuzione lavori, stati di avanzamento, certificati di pagamento o collaudo). La sua tesi difensiva poggiava sul fatto che tale documentazione fosse comunque reperibile dalla Commissione tramite il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE) o la piattaforma ASPI, considerando anche che i lavori dichiarati erano stati eseguiti proprio per la stessa stazione appaltante.

Il Tribunale ha però respinto queste argomentazioni stabilendo che non è ammissibile il soccorso istruttorio per integrare la documentazione dell’offerta tecnica, anche quando si tratti di elementi meramente documentali relativi a requisiti effettivamente posseduti e preesistenti.

La sentenza chiarisce che l’art. 101 del nuovo Codice dei contratti pubblici esclude espressamente la possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio per la documentazione tecnica ed economica. Inoltre, il FVOE e le altre banche dati previste dall’art. 99 sono utilizzabili esclusivamente per verificare l’assenza di cause di esclusione e il possesso dei requisiti di partecipazione, non per reperire elementi a comprova dell’offerta tecnica.

Il “principio del risultato” introdotto dal nuovo Codice non può comportare la disapplicazione di clausole della lex specialis chiare e non ambigue, dovendo essere bilanciato con i principi fondamentali di legalità, trasparenza e concorrenza.

Particolarmente significativa è la motivazione del Collegio, che ha sottolineato come il confronto competitivo non attenga solo al contenuto delle offerte ma anche al rispetto delle modalità di presentazione. L’assenza di errori rappresenta un indice di affidabilità e serietà del concorrente. Consentire di superare tramite soccorso istruttorio errori sostanziali avvantaggerebbe gli operatori che hanno investito risorse insufficienti nella struttura organizzativa interna.

T.A.R. Lazio, Roma, 05.02.2025 n. 2684

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