Riparto giurisdizione in materia di revisione prezzi appalto

19 Lug. '24

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Qualora le variazioni di mercato comportino per l’aggiudicataria di un appalto la necessità di procedere ad una modifica del contratto originario, è necessario distinguere l’ipotesi della “revisione prezzi” in senso tecnico (con ciò riferendosi a quanto previsto espressamente dal codice degli appalti ratione temporis applicabile) dalla necessità di procedere ad un generale riequilibrio contrattuale.

Nel caso in cui si richieda un provvedimento che esuli dalla fattispecie dell’adeguamento dei prezzi, ma richieda un riassetto del sinallagma, si verte in fase esecutiva del rapporto con la stazione appaltante, dovendosi devolvere la relativa controversia alla giurisdizione ordinaria.
Ed infatti, qualora l’operatore economico richieda di essere compensato con un importo aggiuntivo rispetto a quello originariamente pattuito in ragione dell’aumento dei costi di produzione o di erogazione del servizio, sarà sufficiente dare applicazione alle disposizioni codicistiche che si occupano espressamente della problematica della revisione dei prezzi.

Al contrario, qualora l’aggiudicatario richieda di valutare l’effettiva incidenza sulla struttura del rapporto tra le prestazioni dedotte in contratto delle conseguenze derivanti da una modifica normativa che ha imposto la fornitura di beni aventi composizione ontologicamente diversa da quelli offerti in gara, occorrerà adire il giudice ordinario al fine di riequilibrare l’assetto complessivo di interessi che le parti hanno inteso attribuire al vincolo contrattuale.

Consiglio di Stato, 05.07.2024 n. 5973

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