Gare d’appalto: il Consiglio di Stato ammette i preventivi per giustificare le offerte anomale

29 Ago. '24

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In una gara d’appalto, la stazione appaltante può prevedere una “soglia di attenzione” delle offerte per richiedere informazioni supplementari agli operatori, ma non può stabilire una “soglia di esclusione” automatica e generalizzata, superabile solo con mezzi di prova eccessivi e sproporzionati come fatture quietanzate. L’ampia discrezionalità della stazione appaltante nel valutare la congruità delle offerte riguarda il metodo, ma di tale discrezionalità occorre dare conto con una motivazione adeguata, seppur sintetica. L’esclusione per anomalia deve basarsi su argomenti congrui, anche se non analitici.

La sentenza afferma chiaramente che, pur riconoscendo l’ampia discrezionalità della pubblica amministrazione nel giudizio di anomalia delle offerte, tale potere non può essere esercitato in modo arbitrario e sproporzionato.

Nel caso specifico, il Comune aveva introdotto dopo l’apertura delle offerte un criterio che imponeva di giustificare con fatture gli scostamenti di prezzo oltre il 20% dai costi di progetto. Ciò ha comportato l’esclusione automatica dell’offerta dell’appellante, senza una vera istruttoria sui preventivi presentati.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto illegittimo tale operato per diversi motivi: violazione di trasparenza e imparzialità nell’introdurre il criterio solo dopo aver visto le offerte; violazione di proporzionalità, considerando le fatture una prova eccessiva rispetto ai preventivi ammessi dalla giurisprudenza; violazione dell’obbligo di motivazione e carenza di istruttoria, avendo escluso l’offerta sulla base dell’applicazione automatica del criterio, senza valutare le giustificazioni fornite.

La pronuncia ristabilisce il giusto equilibrio tra discrezionalità amministrativa e parità di trattamento, censurando modalità irragionevoli e sproporzionate di valutazione delle offerte anomale, non supportate da adeguata istruttoria e motivazione. Un principio importante che ammonisce le stazioni appaltanti a svolgere il giudizio di anomalia rispettando i principi di buon andamento, trasparenza e legittimo affidamento degli operatori.

Consiglio di Stato, 14.08.2024 n. 7128

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