Contrasto tra documenti di gara: la lettera d’invito prevale sul capitolato

4 Set. '24

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In caso di contrasto tra le previsioni contenute nella lettera d’invito e nel capitolato tecnico di una procedura di gara, prevalgono le disposizioni della lettera d’invito, in quanto gerarchicamente sovraordinata rispetto al capitolato, secondo quanto stabilito dall’art. 82 del D.Lgs. 36/2023. Conseguentemente, se la lettera d’invito qualifica l’appalto come “mera fornitura”, non può essere disposta l’esclusione dell’operatore economico per mancata indicazione dei costi della manodopera, anche se il capitolato tecnico prevede prestazioni accessorie di posa in opera.

La sentenza del TAR Sicilia affronta un’importante questione interpretativa relativa alla gerarchia delle fonti nella documentazione di gara e alle conseguenze della loro eventuale contraddittorietà. Nel caso di specie, la controversia nasce dall’esclusione di un operatore economico per non aver indicato i costi della manodopera in un’offerta relativa alla fornitura di apparecchiature mediche.

Il punto centrale della decisione ruota intorno alla qualificazione del contratto: mentre la lettera d’invito lo definiva come “mera fornitura”, il capitolato tecnico lo configurava come una “fornitura chiavi in mano” comprensiva di posa in opera e servizi accessori. Tale contrasto ha determinato l’illegittima esclusione dell’operatore economico per violazione dell’art. 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, che impone l’indicazione dei costi della manodopera a pena di esclusione, eccetto che nelle forniture senza posa in opera.

Il TAR risolve la questione applicando l’art. 82 del nuovo Codice dei contratti pubblici, che codifica un principio già consolidato nella giurisprudenza amministrativa: in caso di contrasto tra i documenti di gara, prevalgono le disposizioni contenute nel bando o nella lettera d’invito. Tale soluzione risponde a un’esigenza di certezza del diritto e di tutela dell’affidamento degli operatori economici.

La pronuncia offre un importante contributo interpretativo sul nuovo Codice dei contratti pubblici, confermando la centralità del principio di gerarchia tra i documenti di gara e ribadendo l’importanza di una corretta e coerente predisposizione della lex specialis da parte delle stazioni appaltanti. La decisione evidenzia anche come l’automatismo espulsivo legato alla mancata indicazione dei costi della manodopera debba essere correttamente contestualizzato in relazione alla natura dell’appalto, evitando applicazioni formalistiche che potrebbero ledere il principio di massima partecipazione alle gare pubbliche.

TAR Sicilia, Catania, 29.08.2024 n. 2928

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