Revisione prezzi e Art. 29 DL 4/2022: il TAR Salerno sull’eterointegrazione

20 Mar. '26

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Con la sentenza n. 479 del 9 marzo 2026, il TAR Campania Salerno ha affrontato il complesso tema del caro materiali negli appalti pubblici, distinguendo nettamente tra il meccanismo di adeguamento dei prezzi e quello di revisione. La decisione riveste un particolare interesse per le stazioni appaltanti e gli operatori economici impegnati in opere PNRR, poiché chiarisce l’obbligatorietà della clausola di revisione prezzi ex art. 29 del D.L. 4/2022 e il meccanismo di integrazione automatica del contratto.

Il fatto e il contesto normativo nel progetto AV/AC Salerno-Reggio Calabria

La controversia nasce dal ricorso proposto dal Consorzio Xenia, aggiudicatario dell’appalto per la progettazione ed esecuzione dei lavori della nuova linea ferroviaria AV/AC Salerno-Reggio Calabria (Lotto 1 Battipaglia-Romagnano). Il Consorzio ha impugnato il diniego opposto da Italferr e Rete Ferroviaria Italiana (R.F.I.) in merito all’applicazione dell’aggiornamento dei prezzi previsto dal Decreto Aiuti (art. 26 D.L. 50/2022) e della revisione prezzi disciplinata dal Decreto Sostegni-ter (art. 29 D.L. 4/2022).

Al centro della disputa vi era la mancata previsione della clausola revisionale nella Convenzione stipulata tra le parti, che prevedeva invece l’invariabilità del prezzo contrattuale. Le amministrazioni resistenti sostenevano che l’accesso al Fondo per le Opere Indifferibili (FOI) escludesse ulteriori adeguamenti monetari.

Giurisdizione: distinzione tra adeguamento automatico e revisione discrezionale

Il TAR Salerno, recependo i più recenti orientamenti della Cassazione (SS.UU. n. 3177/2026), ha operato una fondamentale distinzione ai fini della giurisdizione:

Adeguamento prezzi (Art. 26 D.L. 50/2022): È un meccanismo automatico ancorato a parametri oggettivi (prezzari regionali) che non lascia discrezionalità alla P.A.. Pertanto, la controversia riguarda diritti soggettivi e spetta alla giurisdizione del Giudice Ordinario.

Revisione prezzi (Art. 29 D.L. 4/2022): Poiché il legislatore rinvia all’art. 106 del d.lgs. 50/2016, l’amministrazione conserva un potere valutativo e discrezionale nella conformazione della clausola. In questo caso, la posizione del privato è di interesse legittimo, confermando la giurisdizione del Giudice Amministrativo.

L’obbligatorietà della clausola di revisione e l’eterointegrazione del contratto

La questione centrale del merito riguarda l’art. 29, comma 1, lett. a) del D.L. 4/2022, che impone l’obbligo di inserire clausole di revisione dei prezzi nei documenti di gara per le procedure pubblicate dopo l’entrata in vigore del decreto.

Il Collegio ha respinto l’eccezione di tardività sollevata da R.F.I., la quale sosteneva che il ricorrente avrebbe dovuto impugnare immediatamente il bando di gara. Il Tribunale ha invece affermato che la norma in esame è una norma imperativa. Di conseguenza, opera il meccanismo della eterointegrazione cogente ex art. 1339 c.c. : la clausola obbligatoria per legge si inserisce automaticamente nel contratto, sostituendo di diritto eventuali clausole difformi o nulle, come quelle che prevedono il prezzo fisso e invariabile.

Implicazioni operative per le Stazioni Appaltanti e gli Operatori Economici

La sentenza chiarisce che la revisione prezzi ex art. 29 D.L. 4/2022:

È obbligatoria per tutti gli appalti (lavori, servizi e forniture) che rientrano nel perimetro temporale del decreto, senza distinzioni.

Non è esclusa dall’accesso al FOI, poiché i due strumenti possono avere ratio e finalità differenti.

Prevale sull’autonomia contrattuale: le stazioni appaltanti non possono sottrarsi all’obbligo omettendo la clausola nel bando o inserendo pattuizioni contrarie.

Tuttavia, il TAR ha dichiarato l’improcedibilità per quanto riguarda il periodo successivo al 1° gennaio 2026, a causa della sopravvenuta Legge di Bilancio 2026 (art. 1, co. 490), che ha introdotto nuovi meccanismi di adeguamento per le lavorazioni eseguite da tale data, rendendo inoperativa la precedente clausola revisionale per il futuro.

Conclusione

La sentenza in commento, confermando la natura imperativa delle norme sulla revisione prezzi, rappresenta un importante punto di riferimento per garantire l’equilibrio sinallagmatico nei contratti pubblici di lunga durata. Per approfondimenti e assistenza legale specializzata in materia di appalti pubblici e contenzioso sul caro materiali, lo Studio Legale Bisconti Avvocati è a disposizione per consulenze personalizzate e supporto tecnico-giuridico.

 

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