Con la sentenza n. 05405 del 23 marzo 2026, il TAR Lazio ha affrontato la complessa questione dell’ammissibilità del ribasso integrale sulla quota dei servizi tecnici nell’ambito di un appalto integrato. La decisione riveste un interesse primario per le stazioni appaltanti e i professionisti, in quanto chiarisce il confine tra la libertà di formulazione dell’offerta economica e il rispetto della Legge n. 49/2023 sull’equo compenso, integrando le recenti novità introdotte dal “Correttivo” al Codice dei Contratti Pubblici.
Il fatto e il contesto normativo
La controversia trae origine dalla procedura aperta indetta dalla Città Metropolitana di Roma Capitale per l’affidamento di un accordo quadro relativo a interventi di manutenzione straordinaria stradale, suddiviso in quattro lotti. La procedura prevedeva l’affidamento della sola esecuzione dei lavori o, alternativamente, dei servizi tecnici di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza (appalto integrato).
La società ricorrente impugnava l’aggiudicazione, lamentando la mancata esclusione di un’impresa concorrente che aveva offerto un ribasso del 100% sulla quota parte del 35% dell’importo dei servizi tecnici. Secondo la ricorrente, tale offerta violava l’art. 12.3 del Disciplinare di gara, che vietava ribassi pari a zero o a cento, nonché il principio di gratuità delle prestazioni professionali sancito dalla normativa sull’equo compenso.
La questione giuridica: l’interpretazione della lex specialis
Il fulcro della disputa risiede nell’interpretazione di una clausola del disciplinare che recitava: “Il ribasso percentuale offerto non può essere pari a zero né a cento”. La ricorrente sosteneva che tale limite dovesse applicarsi singolarmente a ogni componente dell’offerta economica, incluso il ribasso sui servizi tecnici (Criterio 4.2).
Dall’altro lato, la stazione appaltante e la controinteressata obiettavano che la clausola si riferisse all’offerta economica complessiva e non alle singole voci che la componevano. Inoltre, veniva sollevata l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, poiché l’eventuale accoglimento avrebbe inciso su un lotto diverso da quello in cui la ricorrente poteva effettivamente risultare aggiudicataria.
La decisione del giudice: l’impatto del “Correttivo” e dell’art. 41
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso, fornendo un’interpretazione sistematica e funzionale della disciplina. I giudici hanno chiarito che:
• Criterio letterale e sistematico: l’indicazione del divieto di ribasso al 100% era formulata al singolare e inserita nella sezione relativa alle istruzioni per la compilazione della “busta economica” complessiva, non in prossimità della disciplina specifica dei servizi tecnici.
• Il nuovo art. 41 del d.lgs. 36/2023: il Collegio ha richiamato il recente D.lgs. n. 209/2024 (Correttivo), che ha introdotto i commi 15-bis e 15-ter all’art. 41. Tale norma prevede che il 65% del compenso professionale sia fisso e non ribassabile, mentre il restante 35% può essere assoggettato a ribasso.
• Compatibilità con l’equo compenso: poiché il professionista riceve comunque il 65% del compenso base, un ribasso del 100% sulla quota residua (il 35%) non configura una prestazione gratuita, ma rientra nella legittima strategia commerciale dell’operatore, bilanciando il diritto all’equo compenso con la concorrenzialità della gara.

Implicazioni operative per Stazioni Appaltanti e Professionisti
La sentenza stabilisce un principio fondamentale: nel nuovo regime del Codice dei Contratti, la quota del 35% dei servizi tecnici è pienamente ribassabile, anche fino all’azzeramento, senza che ciò comporti automaticamente la violazione della Legge 49/2023.
Per le Stazioni Appaltanti, è essenziale:
• Chiarezza nella redazione: specificare chiaramente se eventuali limiti al ribasso si riferiscano all’offerta complessiva o alle singole componenti.
• Adeguamento al correttivo: strutturare i bandi prevedendo la quota fissa del 65% per i servizi tecnici per evitare contestazioni legate all’equo compenso.
Per gli Operatori Economici, la sentenza conferma la possibilità di utilizzare la quota del 35% come leva competitiva, purché la componente tecnica della progettazione rimanga adeguatamente valorizzata nel punteggio qualitativo.
CONCLUSIONE
La sentenza in commento, confermando la piena legittimità del ribasso del 100% sulla quota “disponibile” dei servizi tecnici, rappresenta un importante punto di riferimento per l’equilibrio tra mercato ed equo compenso. Per approfondimenti e assistenza legale specializzata in materia di appalti pubblici, lo Studio Legale Bisconti Avvocati è a disposizione per consulenze personalizzate e supporto nel contenzioso.
