Piattaforme telematiche: firma su ogni busta, non solo sullo .zip

11 Feb. '26

Con sentenza n. 661 del 27 gennaio 2026, il Consiglio di Stato, Sezione Terza, ha respinto il ricorso di un operatore economico che non era riuscito a perfezionare il caricamento dell’offerta su piattaforma telematica entro il termine di scadenza, affermando che la firma digitale apposta sull’archivio .zip non equivale alla sottoscrizione dei singoli file PDF delle buste e che l’inosservanza delle regole tecniche della piattaforma ricade, per principio di autoresponsabilità, sul concorrente. La decisione è di primario interesse per tutti gli operatori economici che partecipano a gare telematiche e per le stazioni appaltanti che gestiscono procedure multi-lotto.

Il fatto e il contesto normativo

E.S.T.A.R., ente regionale toscano, aveva indetto una gara in concessione per la gestione del servizio bar presso i presidi dell’ASL Toscana Centro, articolata in nove lotti e svolta tramite la piattaforma Start Sanità. La ricorrente, interessata a cinque lotti, non riusciva a finalizzare il caricamento dell’offerta entro le ore 15:00 del 30 giugno 2025. Il giorno successivo richiedeva l’ammissione alla gara o la riapertura dei termini, istanza respinta dalla stazione appaltante. La procedura è disciplinata dal d.lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) e, sul piano tecnico, dal Manuale per l’Operatore Economico allegato al disciplinare di gara.

La questione giuridica

Il nodo interpretativo riguardava due profili distinti. Il primo: se la firma digitale in formato CAdES (.p7m) apposta sull’archivio .zip contenente le buste fosse equivalente alla firma PAdES, e dunque accettabile dal sistema. Il secondo, e centrale: se la sottoscrizione digitale della cartella-contenitore fosse equipollente alla firma digitale apposta singolarmente su ciascun file PDF delle buste tecniche ed economiche. La ricorrente invocava precedenti giurisprudenziali favorevoli sull’equivalenza delle firme e sull’ammissibilità della firma del contenitore informatico, nonché il principio di tassatività delle cause di esclusione ex art. 10 del d.lgs. 36/2023.

La decisione del Consiglio di Stato

Il Collegio conferma la sentenza del TAR Toscana n. 1490/2025 e rigetta l’appello su tutti i motivi. Sul punto centrale, il Consiglio di Stato individua nel Manuale operativo della piattaforma una regola espressa e univoca: le buste tecniche ed economiche devono essere firmate digitalmente singolarmente, per ciascun lotto, prima di essere importate nel sistema; la procedura di caricamento “massivo” tramite .zip non deroga a tale obbligo, ma richiede comunque che ogni file PDF all’interno dell’archivio rechi la propria firma digitale.

Quanto al principio di tassatività delle cause di esclusione, il Consiglio di Stato chiarisce che esso «si riferisce ai requisiti soggettivi di partecipazione e non alla regolamentazione dell’attività di partecipazione alla gara»: è rimesso al concorrente organizzarsi diligentemente per rispettare gli oneri operativi della piattaforma, quando questi non aggravino ingiustificatamente la partecipazione. Decisivo, sul piano della diligenza, è il dato cronologico: la generazione delle buste era avvenuta solo alle ore 14:54, sei minuti prima della scadenza, per cinque lotti contemporaneamente.

Il Collegio afferma inoltre che l’accettazione delle regole tecniche della piattaforma, implicita nell’utilizzo della stessa ai sensi dell’art. 1 del disciplinare, preclude al concorrente — in applicazione del principio del divieto di venire contra factum proprium e dei canoni di buona fede e tutela dell’affidamento di cui all’art. 5, comma 1, del d.lgs. 36/2023 — di contestarne la legittimità senza che siano sopravvenuti fatti nuovi idonei a giustificare tale scelta.

Implicazioni operative

La sentenza offre indicazioni concrete su diversi fronti. Per gli operatori economici: nelle gare multi-lotto su piattaforme telematiche, occorre verificare con anticipo le specifiche tecniche di firma richieste dal manuale operativo e non fare affidamento sull’equivalenza generale tra formati o tra firma del contenitore e firma dei singoli file. Il caricamento delle offerte va avviato con ampio margine rispetto alla scadenza, proporzionato al numero di lotti. Per le stazioni appaltanti: i manuali operativi delle piattaforme, richiamati dal disciplinare, hanno valore vincolante; è opportuno che siano chiari, aggiornati e accessibili. Il gestore della piattaforma deve essere in grado di fornire log dettagliati a supporto dei provvedimenti di esclusione.

Orientamenti futuri

La pronuncia consolida un orientamento già emerso in primo grado, aggiungendo un importante chiarimento sistematico: il principio di tassatività delle cause di esclusione non copre le regole operative di funzionamento delle piattaforme telematiche. Resta aperta — ma non rilevante nel caso di specie — la questione dell’equivalenza tra CAdES e PAdES quando entrambi i formati siano astrattamente accettati dal sistema: il Collegio l’ha assorbita senza risolverla nel merito, ritenendo dirimente l’assenza di firma sui singoli file.

La sentenza in commento, affermando che l’inosservanza delle regole tecniche della piattaforma di gara per l’apposizione della firma digitale sulle singole buste è imputabile al concorrente per difetto di diligenza, rappresenta un importante punto di riferimento per operatori economici e stazioni appaltanti nella gestione delle procedure telematiche multi-lotto. Per approfondimenti e assistenza legale specializzata in materia di appalti pubblici, lo Studio Legale Bisconti Avvocati è a disposizione per consulenze personalizzate e supporto nel contenzioso.

Consiglio di Stato, 27.01.2026 n. 661

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