Lex specialis e tassatività delle cause di esclusione

17 Feb. '26

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Con sentenza n. 223 del 4 febbraio 2026, il TAR Calabria, Sezione Prima, ha accolto il ricorso di un operatore economico avverso l’aggiudicazione di un appalto di lavori per l’adeguamento sismico di un edificio sportivo, affermando due principi di rilievo pratico immediato. In primo luogo, il principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 10 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei Contratti Pubblici) si applica ai soli requisiti soggettivi di partecipazione e non ai requisiti dell’offerta: la carenza di un elemento essenziale dell’offerta economica legittima quindi l’esclusione dell’operatore, senza che possano essere invocati i limiti previsti dalla norma sulle clausole espulsive. In secondo luogo, il ribasso temporale inserito nella busta tecnica anziché in quella economica integra una violazione del principio di separazione tra le due offerte, con conseguente esclusione dalla procedura. La decisione riveste interesse diretto per stazioni appaltanti, RUP e operatori economici che partecipano a gare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Il caso: la riammissione in autotutela e il ricorso del secondo classificato

Il Comune di Cosenza aveva indetto, nell’aprile 2025, una gara per lavori di adeguamento sismico di un edificio sportivo, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 108, comma 1, del d.lgs. 36/2023. Tra i venti concorrenti figuravano un raggruppamento temporaneo di imprese (d’ora in poi RTI aggiudicatario) e l’impresa ricorrente, che si era collocata al primo posto della graduatoria provvisoria dopo l’esclusione del RTI disposta nella seduta del 15 ottobre 2025: il disciplinare prevedeva, a pena di esclusione, l’inserimento nella busta economica del cronoprogramma con relazione sulla gestione della commessa, documento invece assente nell’offerta del RTI. Nella seduta successiva del 20 ottobre 2025, la Commissione aveva revocato l’esclusione in via di autotutela, ritenendo la clausola nulla per contrasto con il principio di tassatività, e aveva proposto l’aggiudicazione al RTI. La stazione appaltante aveva quindi aggiudicato definitivamente al RTI con determinazione dirigenziale del 22 ottobre 2025, da cui il ricorso dell’impresa scalzata.

La questione giuridica: tassatività delle esclusioni e requisiti dell’offerta

Il nodo interpretativo centrale riguarda la portata del principio di tassatività delle cause di esclusione sancito dall’art. 10 del d.lgs. 36/2023. La norma stabilisce che le clausole del bando che prevedono cause di esclusione ulteriori rispetto a quelle degli artt. 94 e 95 sono nulle e si considerano non apposte. La Commissione di gara, accogliendo la tesi del RTI escluso, aveva ritenuto di poter disapplicare l’art. 18, lett. f) del disciplinare, considerando la mancanza del cronoprogramma un mero vizio formale riconducibile alla predetta nullità. La ricorrente, al contrario, sosteneva che il principio di tassatività attiene esclusivamente ai requisiti soggettivi di partecipazione e non si estende agli elementi dell’offerta, la cui incompletezza legittima l’esclusione ai sensi dell’art. 70, comma 4, lett. a) e dell’art. 107, comma 1, lett. a) del d.lgs. 36/2023. Contestava inoltre che il cronoprogramma fosse stato inserito nella busta tecnica con indicazione del ribasso temporale, in violazione del divieto di commistione tra le due offerte.

La decisione del TAR: due principi distinti, entrambi violati

Il Collegio ha accolto entrambi i motivi del ricorso.

Sul primo motivo, il TAR ha ribadito che il principio di tassatività delle cause di esclusione «riguarda solamente i requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95» del Codice e non si estende ai requisiti dell’offerta. L’art. 107, comma 1, lett. a) del d.lgs. 36/2023 impone alle stazioni appaltanti di verificare che l’offerta «sia conforme alle previsioni contenute nel bando di gara», rendendo legittima l’esclusione dell’offerta difettosa (Consiglio di Stato, Sez. V, 13 agosto 2024, n. 7113; T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 17 settembre 2022, n. 730). Il TAR ha poi chiarito che la lex specialis vincola la stazione appaltante stessa, la quale non può disapplicarla neppure in autotutela: una volta intrapreso quel percorso, avrebbe dovuto annullare il bando e riattivare la procedura ex novo, non limitarsi a correggere in corsa le regole del gioco. Il cronoprogramma, peraltro, non costituiva una mera formalità ma un elemento sostanziale dell’offerta economico-temporale, «rappresentando impegno negoziale sul rispetto della tempistica delle singole fasi lavorative e certificando la serietà della complessiva offerta contrattuale».

Sul secondo motivo, il TAR ha rilevato che all’interno della busta tecnica del RTI era presente un documento denominato “CRONOPROGRAMMA_relazione” che indicava il ribasso temporale offerto (380 giorni rispetto ai 450 previsti, pari a 70 giorni di riduzione). Tale condotta integra la violazione del principio di separazione tra offerta tecnica e offerta economica, presidio dei principi di imparzialità e buon andamento che protegge la valutazione discrezionale della commissione da influenze di carattere automatico (Consiglio di Stato, Sez. VII, 7 agosto 2023, n. 7582; Sez. V, 6 febbraio 2025, n. 919).

Implicazioni operative: cosa cambia per stazioni appaltanti e concorrenti

La sentenza offre indicazioni concrete su due fronti distinti. Per gli operatori economici: la mancanza di un elemento dell’offerta richiesto a pena di esclusione dalla lex specialis non è sanabile né attraverso il soccorso istruttorio né invocando la tassatività delle clausole espulsive; l’inserimento nella busta tecnica di dati economici o temporali che consentano di ricostruire anche parzialmente l’offerta economica determina l’esclusione per commistione. Per le stazioni appaltanti: la Commissione di gara non è titolare di un potere di disapplicazione del disciplinare, neppure qualora ritenga la clausola irragionevole o in contrasto con principi di rango superiore; se sussistono dubbi sulla legittimità di una prescrizione, l’unico rimedio è l’annullamento in autotutela dell’atto che la contiene e il rifacimento integrale della procedura. Agire diversamente – modificando in corsa le regole concorrenziali – espone l’aggiudicazione all’annullamento con dichiarazione di inefficacia del contratto.

Orientamenti futuri: un consolidamento del quadro esistente

La pronuncia non innova ma consolida un orientamento già tracciato dal Consiglio di Stato e dai TAR negli ultimi anni, applicandolo con coerenza al nuovo Codice del 2023. Rimangono aperte questioni di confine: quando un elemento formale dell’offerta superi la soglia della mera formalità per diventare sostanzialmente essenziale ai fini della valutazione? La risposta dipenderà, caso per caso, dalla struttura del disciplinare e dal peso effettivamente assegnato al documento nella griglia di valutazione. Sul fronte della commistione offerta tecnica/economica, la giurisprudenza appare ormai assestata su un criterio funzionale: è vietato ogni dato che consenta di ricostruire anche in parte l’offerta economica, indipendentemente dall’etichetta formale del documento che lo contiene.

Conclusione

La sentenza in commento – che ribadisce la distinzione tra tassatività delle cause di esclusione e requisiti dell’offerta, e conferma il divieto assoluto di commistione tra buste tecnica ed economica – rappresenta un importante punto di riferimento per stazioni appaltanti, RUP e operatori economici che operano nel settore degli appalti di lavori. Per approfondimenti e assistenza legale specializzata in materia di appalti pubblici, lo Studio Legale Bisconti Avvocati è a disposizione per consulenze personalizzate e supporto nel contenzioso.

TAR Calabria, Catanzaro, 04.02.2026 n. 223

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