ATI orizzontale: la mandataria deve informare la mandante

25 Feb. '26

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Con sentenza n. 139 del 27 gennaio 2026, il Tribunale di Reggio Calabria ha affrontato una controversia tra i due soci di un’associazione temporanea di imprese costituita per l’esecuzione di lavori pubblici commissionati da un ente locale. La pronuncia offre indicazioni di sicuro interesse per gli operatori economici che partecipano ad appalti in forma associata, chiarendo i confini degli obblighi di comunicazione della mandataria e le modalità di ripartizione dei compensi nell’ATI orizzontale.

Il fatto e il contesto normativo

L’ATI si era aggiudicata, nel 2004, un appalto per lavori portuali per un importo complessivo di circa € 3 milioni. Alla mandataria spettava il 70% dei lavori, alla mandante il restante 30%. Nel corso dell’esecuzione, i rapporti tra le due imprese si deteriorarono progressivamente: la mandataria promosse autonomamente un giudizio nei confronti della stazione appaltante per illegittima sospensione dei lavori e, senza mai coinvolgere la mandante, raggiunse nel 2017 un accordo transattivo con il comune per € 2.476.909,77. L’intero importo venne incassato dalla sola mandataria, che non provvide alla ripartizione della quota spettante alla controparte.

Il quadro normativo rilevante è dato dal regolamento interno all’ATI, dagli artt. 2 e 3 dello stesso e dal principio civilistico di buona fede nell’esecuzione dei contratti (art. 1375 c.c.), nonché dalla disciplina in materia di continuità del possesso della qualificazione SOA negli appalti pubblici.

La questione giuridica: buona fede nel mandato ATI

Il nodo centrale era duplice. Da un lato, se la mandataria — pur essendo legittimata alla rappresentanza processuale dell’ATI — avesse violato il canone di buona fede omettendo di informare la mandante tanto dell’avvio del giudizio quanto delle trattative transattive. Dall’altro, se la mandante avesse perso ogni diritto ai compensi per aver cessato di possedere la certificazione SOA e i mezzi necessari all’esecuzione nella fase finale dell’appalto.

La mandataria sosteneva che la controparte avesse abbandonato volontariamente l’esecuzione, perdendo requisiti e attrezzature, e che pertanto nulla le spettasse. La mandante, in liquidazione, rivendicava invece la propria quota sui proventi dell’intera commessa, quantificata dalla CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo  in € 385.283,25.

La decisione del Tribunale

Il Tribunale ha accolto la domanda della mandante nei limiti riconosciuti dalla CTU, condannando la convenuta al pagamento di € 385.283,25.

In punto di buona fede, il giudice ha richiamato il consolidato orientamento della Cassazione (tra cui Cass. civ. n. 9200/2021) secondo cui il principio di correttezza oggettiva, espressione del dovere di solidarietà ex art. 2 Cost., impone a ciascuna parte di agire con lealtà a tutela degli interessi altrui, indipendentemente da specifici obblighi contrattuali. La violazione di tale principio costituisce di per sé inadempimento e fonte di responsabilità risarcitoria, senza necessità di dolo. Nel caso concreto, pur riconoscendo la legittimazione della mandataria ad agire processualmente, il Tribunale ha ritenuto che sette anni di silenzio — dal 2009 al 2016 — e l’assenza di qualsiasi confronto prima della transazione integrassero una violazione degli artt. 2 e 3 del regolamento interno all’ATI.

Sul tema della continuità della SOA, il giudice ha ricordato, richiamando Consiglio di Stato n. 8/2015, che i requisiti di partecipazione devono essere mantenuti senza soluzione di continuità per tutta la fase esecutiva. L’omessa attivazione per il rinnovo della qualificazione da parte della mandante è stata valutata come inadempimento contrattuale, ma non tale da privare la stessa del corrispettivo maturato per i lavori già eseguiti, essendo la perdita avvenuta solo nel giugno 2016, a ridosso dell’avvio delle trattative transattive.

Quanto alla ripartizione dei compensi, il Tribunale ha condiviso le conclusioni del CTU: i proventi spettano in proporzione alle quote pattuite (30%/70%), mentre le spese generali si ripartiscono nelle medesime proporzioni; i costi di gestione individuali gravano invece su ciascuna impresa autonomamente, in coerenza con la struttura dell’ATI orizzontale, ove ogni partecipante conserva piena autonomia organizzativa, fiscale e patrimoniale. Quanto al pignoramento presso terzi eseguito da un creditore particolare della mandante, il Tribunale ne ha confermato la legittimità, richiamando Cass. civ. n. 5235/2004: il credito illiquido o condizionato è suscettibile di esecuzione forzata se fondato su un rapporto giuridico già identificabile nei suoi elementi soggettivi e oggettivi.

Implicazioni operative per gli operatori economici

La sentenza offre spunti pratici rilevanti per chi partecipa ad appalti pubblici in ATI:

  • Il regolamento interno ATI non è una formalità: le clausole sugli obblighi di comunicazione hanno piena efficacia vincolante e la loro violazione espone la mandataria a responsabilità risarcitoria.
  • La gestione di contenziosi con la stazione appaltante è una questione comune: anche quando la mandataria ha il potere di agire in giudizio, la decisione di intentare una causa o di transigere dovrebbe essere condivisa con la mandante, quantomeno in via informativa.
  • La perdita della SOA non cancella i diritti maturati: la mancata qualificazione incide sulle lavorazioni successive, ma non estingue il diritto al corrispettivo per quelle già eseguite.
  • L’ATP ex art. 696-bis c.p.c. è uno strumento utile: la relazione tecnica preventiva, se ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, ha piena valenza probatoria (Cass. civ. n. 8496/2023 e n. 342/2026), anche nei confronti di parti che non abbiano partecipato al procedimento di istruzione preventiva.

La sentenza del Tribunale di Reggio Calabria rappresenta un utile riferimento per la gestione dei rapporti interni alle ATI negli appalti di opere pubbliche: chiarisce che la mandataria non può operare in autonomia assoluta su questioni che incidono sugli interessi della mandante, e che i compensi maturati sui lavori eseguiti devono essere ripartiti secondo le quote contrattualmente stabilite, indipendentemente dalle vicende sopravvenute in fase di ultimazione. Per assistenza nella redazione di regolamenti ATI, nella gestione di controversie tra soci di raggruppamento o nel contenzioso con le stazioni appaltanti, lo Studio Legale Bisconti Avvocati è a disposizione per consulenze specializzate in materia di appalti pubblici.

Tribunale di Reggio Calabria, 27.01.2026 n. 139

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