Con sentenza n. 1300 del 18 febbraio 2026, il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, ha annullato l’aggiudicazione di una gara per lavori pubblici, ritenendo illegittima l’ammissione tardiva di certificati relativi a servizi mai dichiarati in sede di offerta. La stazione appaltante aveva consentito all’aggiudicataria di colmare una lacuna documentale originaria attraverso il soccorso istruttorio. Il Collegio ha escluso che ciò fosse possibile.
Il caso: requisiti insufficienti scoperti dopo l’aggiudicazione
La gara riguardava l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione di lavori di riqualificazione urbana indetta dal Comune di Castellammare di Stabia, finanziata con fondi PNRR. Il disciplinare richiedeva, tra i requisiti di capacità tecnica, lo svolgimento negli ultimi dieci anni di due “servizi di punta” per importo non inferiore a 0,80 volte il valore stimato dei lavori, per ciascuna categoria rilevante. L’aggiudicataria aveva indicato due servizi a comprova della categoria IA.04 (impianti elettrici). Uno era stato svolto in raggruppamento: alla mandataria del RTP era imputabile solo il 20% del valore complessivo, pari a circa 394.000 euro. La somma con l’altro servizio dichiarato non raggiungeva la soglia richiesta. La carenza è emersa solo a seguito dell’impugnazione proposta dalla seconda classificata.
Il quadro normativo: soccorso istruttorio e autoresponsabilità
Il soccorso istruttorio, disciplinato dall’art. 101 del d.lgs. 36/2023, permette alla stazione appaltante di chiedere chiarimenti su documenti già prodotti, non di acquisirne di nuovi per colmare vuoti originari. Il limite è tracciato dal principio di autoresponsabilità: il concorrente risponde degli errori e delle omissioni nella compilazione della domanda. Nella vicenda in esame, la stazione appaltante e il TAR Campania avevano ritenuto ammissibile la produzione tardiva di nuovi certificati. Il Consiglio di Stato non ha condiviso questa lettura.
La decisione: integrazione vietata, esclusione inevitabile
Il Collegio distingue due situazioni. Chiarire o integrare un documento già presente nell’offerta, su un punto dubbio, è consentito. Produrre certificati riferiti a servizi diversi da quelli dichiarati in gara non lo è. Nel caso esaminato, l’aggiudicataria non aveva precisato qualcosa di già scritto: aveva presentato documenti su servizi che non figuravano nella domanda originaria. La stazione appaltante ha quindi valutato la capacità tecnica del concorrente sulla base di materiale che all’atto dell’offerta non esisteva nella procedura, in violazione della par condicio.
Il Consiglio di Stato richiama i precedenti C.d.S., sez. I, n. 169/2025 e C.d.S., sez. III, n. 6905/2025, che già fissavano lo stesso confine. Aggiunge un argomento di tipo apagogico: accettare la tesi opposta significherebbe che basta dichiarare il possesso di un requisito per poi documentarlo a posteriori, rendendo il principio di autoresponsabilità privo di contenuto. Nei contratti PNRR, dove i tempi di procedimento hanno rilevanza diretta, il problema è ulteriormente acuito.
Per le stazioni appaltanti il messaggio è preciso: la richiesta di chiarimenti in fase di verifica dei requisiti di capacità tecnica non può servire ad acquisire documentazione nuova. Se i certificati prodotti in sede di offerta non bastano, il concorrente va escluso. Per i raggruppamenti temporanei, la sentenza rende ancora più necessaria una verifica preventiva e accurata delle quote spendibili. La quota proporzionale di un servizio svolto in raggruppamento deve essere calcolata prima di presentare la domanda, non dopo aver vinto la gara.
Profili ancora aperti
La sentenza consolida un orientamento già presente in giurisprudenza applicandolo a un caso di scuola. Resta da capire se la stessa severità varrà in situazioni meno nette – ad esempio quando l’incompletezza riguardi documenti parzialmente presenti nell’offerta o requisiti diversi dalla capacità tecnica. Per ora, il perimetro del soccorso istruttorio è questo.
La sentenza del Consiglio di Stato n. 1300/2026 chiarisce i limiti del soccorso istruttorio in materia di capacità tecnica, con conseguenze dirette sulle procedure di gara. Per approfondimenti e assistenza legale specializzata in materia di appalti pubblici, lo Studio Legale Bisconti Avvocati è a disposizione per consulenze personalizzate e supporto nel contenzioso.
