Con sentenza n. 10032 del 18 dicembre 2025, il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, ha affrontato la questione dell’attribuzione del punteggio per il rating CSR (Corporate Social Responsibility) nel caso di raggruppamenti temporanei la cui mandataria sia un consorzio stabile. La decisione chiarisce i criteri interpretativi delle clausole del disciplinare di gara che prevedono regole differenziate per RTI e consorzi, escludendo la possibilità di un’applicazione cumulativa.
Il fatto e il contesto della controversia
La vicenda trae origine da una procedura aperta indetta da RFI s.p.a. per l’affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori relativi alla nuova fermata AV di Foggia-Cervaro. Il disciplinare prevedeva l’attribuzione di un punteggio premiale correlato al rating CSR posseduto dai concorrenti.
Un RTI, con capogruppo mandataria un consorzio stabile e mandante altro consorzio stabile, ha partecipato alla gara. Entrambi i consorzi avevano designato proprie consorziate esecutrici: la mandataria aveva indicato una consorziata con rating 70/100, mentre la mandante aveva designato una consorziata con rating 48/100. Il consorzio mandatario possedeva un rating di 53/100.
La commissione ha attribuito al raggruppamento 4 punti, parametrando il punteggio al rating del consorzio mandatario (53/100), anziché a quello della consorziata esecutrice (70/100), che avrebbe comportato l’assegnazione di 6 punti.
La questione giuridica: interpretazione alternativa o cumulativa?
L’allegato “D” al disciplinare disciplinava distintamente due ipotesi: per i concorrenti plurisoggettivi di cui all’art. 65, comma 2, lett. e), f) e h) del d.lgs. 36/2023, il punteggio si basava sul rating della capogruppo/mandataria; per i consorzi di cui alle lett. b), c) e d), invece, rilevava il rating del consorzio partecipante in proprio oppure la media matematica dei rating delle consorziate esecutrici.
Il raggruppamento appellante sosteneva la necessità di un’interpretazione cumulativa: essendo la mandataria un consorzio stabile che non eseguiva in proprio ma tramite consorziata designata, avrebbe dovuto applicarsi anche la regola specifica per i consorzi, valorizzando il rating della consorziata esecutrice.
La decisione del Consiglio di Stato
Il Collegio ha respinto l’appello, richiamando i consolidati principi ermeneutici in materia di interpretazione della lex specialis. Le clausole del bando vanno interpretate secondo il criterio letterale e sistematico ex artt. 1362 e 1363 c.c., senza procedimenti integrativi volti a evidenziare significati impliciti o inespressi.
Le due clausole dell’allegato “D” contengono proposizioni distinte, riferite a differenti modalità partecipative: da un lato i concorrenti plurisoggettivi (nel cui genus rientrano i RTI), dall’altro i consorzi. Non emergono elementi di raccordo o inferenza che possano attenuare il carattere alternativo delle previsioni.
Il Consiglio di Stato ha evidenziato come la soluzione adottata dalla stazione appaltante sia coerente con la diversa natura giuridica delle due figure: il RTI costituisce un raggruppamento di scopo tra operatori che mantengono la propria autonomia, rispetto al quale è ragionevole attribuire rilevanza alla figura del mandatario; i consorzi stabili, invece, operano in base a uno stabile rapporto organico con le imprese associate, giustificando la valorizzazione del soggetto effettivamente esecutore.
Implicazioni operative per stazioni appaltanti e operatori economici
La pronuncia offre indicazioni rilevanti su più fronti. Per le stazioni appaltanti, conferma la legittimità di clausole che differenziano i criteri di attribuzione del punteggio in base alla forma di partecipazione, purché chiare e non ambigue. Per gli operatori economici, evidenzia l’importanza di valutare attentamente le conseguenze della scelta della forma partecipativa sui punteggi premiali.
In particolare, quando un consorzio stabile intende partecipare come mandatario di un RTI, deve considerare che il proprio rating (e non quello delle consorziate esecutrici) sarà utilizzato per l’attribuzione dei punteggi riferiti alla mandataria. Questa circostanza può incidere significativamente sulla competitività dell’offerta in procedure che valorizzino certificazioni o rating in capo ai partecipanti.
Conclusione
La sentenza del Consiglio di Stato n. 10032/2025 ribadisce la centralità del criterio letterale nell’interpretazione delle clausole di gara, escludendo letture cumulative o sincretiste in assenza di elementi testuali che le giustifichino. Per approfondimenti e assistenza legale specializzata in materia di appalti pubblici e contenzioso amministrativo, lo Studio Legale Bisconti Avvocati è a disposizione per consulenze personalizzate.
