Con il Decreto 24 novembre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2025, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha adottato i nuovi Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l’affidamento di servizi di progettazione, direzione lavori e lavori per interventi edilizi. Il provvedimento, che entrerà in vigore il 2 febbraio 2026, sostituisce integralmente il precedente DM 256/2022 e il relativo decreto correttivo del 5 agosto 2024, aggiornando il quadro normativo in materia di sostenibilità ambientale negli appalti pubblici.
Il quadro normativo di riferimento
Il decreto si inserisce nel solco tracciato dall’art. 57, comma 2, del d.lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), che impone alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti l’obbligo di inserire nella documentazione progettuale e di gara almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei CAM. Tale obbligo si applica a tutti gli affidamenti, indipendentemente dall’importo, inclusi quelli sotto soglia e gli affidamenti diretti. Il nuovo decreto tiene conto del Regolamento (UE) 2024/3110 sui prodotti da costruzione, delle definizioni del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) e delle Norme Tecniche per le Costruzioni (DM 17 gennaio 2018), garantendo un coordinamento con il quadro normativo europeo e nazionale.
Ambito di applicazione e soggetti obbligati
Le disposizioni si applicano a tutti i contratti pubblici aventi ad oggetto servizi di progettazione e direzione lavori di interventi edilizi e opere di ingegneria civile, nonché l’esecuzione di lavori, inclusi interventi di costruzione, ristrutturazione, manutenzione e adeguamento. L’ambito non è limitato agli edifici ma si estende a qualsiasi tipo di manufatto o opera, nelle more di eventuali CAM specifici. Sono soggetti obbligati le stazioni appaltanti, gli enti concedenti, i concessionari e i soggetti privati che assumono l’esecuzione di opere di urbanizzazione a scomputo. Particolare rilevanza assume l’applicazione anche agli edifici vincolati ai sensi del Codice dei beni culturali, con esclusione dei criteri incompatibili con gli interventi di conservazione.
Le principali novità dell’Allegato 1
L’Allegato 1, parte integrante del decreto, introduce significative innovazioni. Tra queste, l’estensione dei CAM a ulteriori componenti dell’edificio e la centralità dell’analisi del ciclo di vita (LCA) e del costo del ciclo di vita (LCC), con conseguente valorizzazione delle Dichiarazioni Ambientali di Prodotto (EPD). Il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) deve richiamare espressamente i criteri CAM sin dalle prime fasi endoprocedimentali, indicando quali criteri premianti siano applicabili. L’impresa appaltatrice è tenuta a redigere un Piano di gestione dei rifiuti di cantiere con tracciamento delle percentuali di rifiuti conferiti a recupero, nel rispetto del target del 70%. Particolare attenzione è riservata alla formazione del personale di cantiere sulle procedure di sostenibilità ambientale e alla certificazione delle competenze dei posatori.
Regime transitorio e decorrenza
Il decreto entra in vigore sessanta giorni dalla pubblicazione in G.U., ossia il 2 febbraio 2026. L’art. 2 disciplina il regime transitorio: il DM 256/2022, come modificato dal correttivo del 5 agosto 2024, continua ad applicarsi alle procedure e ai contratti congiunti di progettazione esecutiva e lavori aventi a base di gara un PFTE validato in vigenza del precedente decreto, purché i bandi siano pubblicati entro tre mesi dalla validazione. Analoga disciplina si applica ai lavori con progetto esecutivo validato prima dell’entrata in vigore del nuovo decreto. Per la progettazione svolta internamente alla stazione appaltante non ancora validata, si applicano i nuovi CAM anche se la lettera di incarico è precedente.
Implicazioni operative per stazioni appaltanti e operatori economici
Le stazioni appaltanti dovranno aggiornare i documenti di gara e la progettazione in corso di validazione ai nuovi criteri. I progettisti dovranno redigere la Relazione CAM di progetto secondo le nuove specifiche, con particolare attenzione ai contenuti del capitolato speciale d’appalto e alla progettazione in BIM ove richiesta. Gli operatori economici dovranno adeguare le proprie offerte ai requisiti ambientali aggiornati, con attenzione alle certificazioni richieste per i prodotti da costruzione, al contenuto di materiale riciclato e alle prestazioni ambientali verificabili mediante EPD o certificazioni accreditate. I criteri premianti valorizzano competenze certificate, sistemi di gestione ambientale (ISO 14001, EMAS) e prestazioni migliorative rispetto ai minimi obbligatori.
Il nuovo Decreto CAM Edilizia 2025 rappresenta un significativo passo avanti verso la sostenibilità ambientale degli appalti pubblici, richiedendo un tempestivo adeguamento da parte di tutti gli operatori del settore. Per assistenza nell’applicazione dei nuovi criteri ambientali minimi, nella redazione delle Relazioni CAM e nel supporto alle procedure di gara, lo Studio Legale Bisconti Avvocati è a disposizione per consulenze specializzate in materia di appalti pubblici.
