Con la Delibera N. 506 del 17 dicembre 2025, l’ANAC affronta ancora una volta il delicato tema delle conseguenze legate al malfunzionamento delle piattaforme telematiche utilizzate nelle procedure di gara. Il tema è sempre più attuale in considerazione del fatto che le stazioni appaltanti sono ormai da tempo obbligate ad utilizzare esclusivamente procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici.
Il quadro normativo di riferimento
Come precisato dall’art. 25 del d.lgs. 36/2023, l’utilizzo dei sistemi telematici non deve alterare la parità di accesso agli operatori o impedire, limitare o distorcere la concorrenza. In particolare la norma precisa che “Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la partecipazione alla gara anche in caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme, anche eventualmente disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del malfunzionamento.“
In tal caso, l’art. 92, comma 2, lett. c), dello stesso d.lgs. 36/2023, dispone che i termini di presentazione delle offerte sono prorogati in misura adeguata e proporzionale al riscontrato malfunzionamento.
I principi giurisprudenziali consolidati
Esiste una diffusa casistica giurisprudenziale sviluppatasi in occasione dei numerosi contenziosi sorti sin dall’introduzione delle procedure informatizzate, che si è consolidata sui seguenti principi generalmente condivisi:
- se l’operatore economico – il quale si avvale dei mezzi di comunicazione elettronica messi a disposizione dalla stazione appaltante – non riesce a trasmettere la propria offerta entro il termine prestabilito a causa di un malfunzionamento informatico imputabile alla stazione appaltante, lo stesso ha evidentemente diritto ad essere rimesso in termini per la presentazione dell’offerta;
- ove non sia possibile stabilire con certezza se vi sia stato un errore da parte del singolo operatore economico, ovvero se la trasmissione dell’offerta sia stata impedita da un vizio del sistema informatico imputabile alla stazione appaltante, le conseguenze pregiudizievoli per la mancata o intempestiva trasmissione dell’offerta non possono andare a detrimento dei partecipanti, stante la natura meramente strumentale del mezzo informatico nonché i principi di par condicio e di favor partecipationis;
- in caso di comprovata negligenza del singolo operatore economico, nessun diritto alla rimessione in termini può essere riconosciuto. Ciò in base al principio di autoresponsabilità che, con particolare riferimento alle gare telematiche, viene declinato nel dovere, da parte dell’operatore, di dotarsi di idonei strumenti informatici e di munirsi delle adeguate competenze tecniche per utilizzare il sistema messo a disposizione dalla stazione appaltante, prevedendo i tempi necessari per il caricamento dei file e prevedendo eventuali rallentamenti del sistema.
La ripartizione dell’onere probatorio
In concreto, al fine di stabilire se debba procedersi alla proroga o alla rimessione in termini dell’operatore economico impossibilitato alla presentazione dell’offerta, l’onere probatorio è così ripartito:
- laddove a fronte dell’allegazione, da parte dell’operatore economico, di elementi idonei a fornire un principio di prova dell’esistenza del malfunzionamento informatico impeditivo della partecipazione, ricade sull’Amministrazione l’onere della prova dell’inesistenza del malfunzionamento lamentato;
- qualora sussista l’impossibilità di stabilire con certezza se vi sia stato un errore da parte del trasmittente o, piuttosto, si siano verificati vizi del sistema, il pregiudizio ricade sull’ente che gestisce la gara;
- il malfunzionamento del sistema deve aver inciso in concreto sulla presentazione dell’offerta. Così, assumono decisivo rilievo l’entità e la durata del malfunzionamento e la collocazione temporale rispetto al termine finale di presentazione delle offerte, potendo rilevare anche un malfunzionamento di pochi minuti a ridosso dello spirare del termine che abbia impedito l’invio dell’offerta già in precedenza caricata.
Il caso affrontato dalla Delibera n. 506/2025
La pronuncia ANAC in commento si pone sul solco dei sopra delineati principi, confermando un orientamento già espresso in altre pronunce sulla medesima questione (una per tutti, delibera n. 616 del 20 dicembre 2022).
Nel caso concreto la società contestava il diniego opposto dalla stazione appaltante alla sua richiesta di proroga dei termini per la presentazione dell’offerta, la cui scadenza era fissata alle h. 12:00 del 30.10.2025, lamentando di non essere riuscita a completarne il caricamento a causa di un malfunzionamento della piattaforma verificatosi il 30.10.2025, nelle ultime tre ore utili per la presentazione delle offerte, il che le aveva impedito di partecipare alla gara.
Il malfunzionamento era stato segnalato tempestivamente sia alla Stazione Appaltante, sia all’help desk che rispondeva alle ore 10.46, comunicando il ripristino del funzionamento della piattaforma chiedendo alla società di verificare il corretto funzionamento e fornire un riscontro. Ciononostante, permanevano problemi tecnici tempestivamente segnalati, che non le consentivano di completare la trasmissione dell’offerta.
La decisione dell’ANAC
Il diniego della stazione appaltante spingeva l’operatore economico a rivolgersi all’ANAC ai sensi dell’art. 220, comma 1, d.lgs. 36/2023.
Nel corso dell’istruttoria condotta dall’Autorità è stata acquisita la comunicazione del gestore del sistema che ha confermato il mancato funzionamento del portale nelle ultime tre ore utili per la presentazione delle offerte (dalle 9:33 alle 10:43 del 30.10.2025), riconducibile a vizi dell’infrastruttura non preventivabili e non addebitabili agli operatori economici.
Dunque, a fronte di ciò è stata ritenuta illegittima la decisione della stazione appaltante che non ha adottato i provvedimenti di sospensione del termine di presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento del portale e di proroga del termine per la presentazione delle offerte, per una durata proporzionale a quella del mancato funzionamento del portale, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si è verificato.
Ha dunque ritenuto fondata la contestazione della società, e per l’effetto, ha invitato la stazione appaltante ad adottare gli opportuni provvedimenti idonei, nel rispetto dei principi che presiedono l’evidenza pubblica, a consentire all’istante di partecipare alla gara.
Considerazioni conclusive: l’importanza degli strumenti deflattivi
Il ricorso agli strumenti deflattivi del contenzioso, come quello previsto dall’art. 220, comma 1, d.lgs. 36/2023, costituisce spesso una efficace alternativa al ricorso giurisdizionale. È uno strumento di tutela cui le imprese sempre più di frequente ricorrono, anche in considerazione dei costi contenuti, della velocità e della semplicità della procedura.
L’efficacia del rimedio presuppone però la piena collaborazione delle stazioni appaltanti, in ossequio ai principi di buona fede e collaborazione immanenti nel nostro ordinamento ed ora espressamente sanciti nei principi generali del d.lgs. 36/2023.
In caso di attivazione della procedura di precontenzioso non vi è infatti uno specifico obbligo né di sospensione della procedura, né di successivo adeguamento alle decisioni dell’ANAC. La sospensione della procedura e l’adeguamento alle decisioni dell’Autorità sono dunque rimesse alla discrezionalità dell’Ente, che dovrebbe improntare il proprio comportamento ai principi di leale collaborazione e buona fede, oltre che di segretezza dell’offerta, di trasparenza e di par condicio.
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