L’art. 60 del D.lgs. 36 del 2023 ha reintrodotto nella disciplina degli appalti pubblici l’istituto della c.d. “revisione prezzi”, prevedendo nella fase esecutiva del contratto di prestazione periodica di servizi e/o forniture la possibilità per l’aggiudicatario di modificare i costi della prestazione al verificarsi di particolari condizioni non prevedibili al momento della formulazione dell’offerta.
Nello specifico, le stazioni appaltanti sono obbligate a prevedere negli atti di gara un regime di revisione dei prezzi al verificarsi di condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo della prestazione in più o in meno superiore al 5% dell’importo complessivo dell’intervento in base alle variazioni ISTAT.
L’obbligo di revisione prezzi, tuttavia, si applica esclusivamente alle procedure indette successivamente all’emanazione del nuovo Codice Appalti (D.lgs. 36/2023); conseguentemente, per tutte le altre procedure indette anteriormente, troverà applicazione la normativa vigente al momento della data di pubblicazione del bando.
Se l’appalto soggiace all’art. 115 del D.lgs. 163/2006, nei contratti deve essere prevista una clausola di revisione periodica del prezzo, mentre se soggiace al codice del 2016 la modifica dei prezzi è possibile solo se prevista nei documenti iniziali di gara, con specifica indicazione delle condizioni di operatività della clausola.
