Tenuto conto del disposto normativo dell’art. 50, comma 2, del Codice e dell’art. 2, comma 3, dell’Allegato II.1, nonché della ratio delle norme stesse, riferita alla necessità di evitare il ricorso al sorteggio o ad altri criteri casuali di selezione delle imprese da invitare alle procedure negoziate, deve ritenersi non coerente con tali prescrizioni normative, il ricorso al criterio cronologico di arrivo delle manifestazioni di interesse, in quanto metodo di selezione “casuale” degli operatori economici che, al pari del sorteggio, non appare idoneo a soddisfare i requisiti di oggettività, coerenza con l’oggetto e con la finalità dell’affidamento, nonché con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza, richiamate dalle norme, nel senso sopra indicato.
Obbligo di OEPV per i trasporti nei viaggi di istruzione
Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 9 settembre 2025 del Decreto Legge 9 settembre 2025, n. 127, recante "Misure urgenti per la...
