Tenuto conto del disposto normativo dell’art. 50, comma 2, del Codice e dell’art. 2, comma 3, dell’Allegato II.1, nonché della ratio delle norme stesse, riferita alla necessità di evitare il ricorso al sorteggio o ad altri criteri casuali di selezione delle imprese da invitare alle procedure negoziate, deve ritenersi non coerente con tali prescrizioni normative, il ricorso al criterio cronologico di arrivo delle manifestazioni di interesse, in quanto metodo di selezione “casuale” degli operatori economici che, al pari del sorteggio, non appare idoneo a soddisfare i requisiti di oggettività, coerenza con l’oggetto e con la finalità dell’affidamento, nonché con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza, richiamate dalle norme, nel senso sopra indicato.
Pareri MIT del 21 aprile 2026: collaudo, riserve e qualificazione SA
Il Servizio Supporto Giuridico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha pubblicato in data 21 aprile 2026 tredici pareri sul Codice dei...
