Tenuto conto del disposto normativo dell’art. 50, comma 2, del Codice e dell’art. 2, comma 3, dell’Allegato II.1, nonché della ratio delle norme stesse, riferita alla necessità di evitare il ricorso al sorteggio o ad altri criteri casuali di selezione delle imprese da invitare alle procedure negoziate, deve ritenersi non coerente con tali prescrizioni normative, il ricorso al criterio cronologico di arrivo delle manifestazioni di interesse, in quanto metodo di selezione “casuale” degli operatori economici che, al pari del sorteggio, non appare idoneo a soddisfare i requisiti di oggettività, coerenza con l’oggetto e con la finalità dell’affidamento, nonché con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza, richiamate dalle norme, nel senso sopra indicato.
Malfunzionamento delle piattaforme telematiche nelle gare d’appalto e tutela del concorrente
Con la Delibera N. 506 del 17 dicembre 2025, l'ANAC affronta ancora una volta il delicato tema delle conseguenze legate al malfunzionamento delle...
