Grave illecito professionale: il TAR Abruzzo sulla teoria del contagio

15 Giu. '26

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Con sentenza n. 405 del 2026, il TAR Abruzzo, sede di L’Aquila, ha confermato la legittimità dell’esclusione del gestore uscente da una gara per servizi di pulizia alle ASL abruzzesi, del valore complessivo di oltre 137 milioni di euro, disposta dopo l’aggiudicazione per una pluralità di ragioni autonome legate a gravi illeciti professionali. La decisione offre indicazioni operative preziose su permanenza dei requisiti, teoria del contagio e clausola sociale.

Il fatto e il contesto normativo

AREACOM aveva disposto l’esclusione della ricorrente, prima classificata in due dei quattro lotti, con un provvedimento di conferma in senso proprio adottato dopo una rinnovata istruttoria. Il provvedimento si fondava su più circostanze: procedimenti penali gravi (corruzione, turbativa d’asta) con misure cautelari a carico del procuratore institore della società, l’omessa dichiarazione di tali indagini in sede di gara, penali contrattuali di rilevante importo applicate da un’altra ASL, e il ritardo nella trasmissione degli elenchi del personale ai fini della clausola sociale. Il quadro normativo di riferimento è l’art. 80, commi 5 e 6, del d.lgs. 50/2016, applicabile ratione temporis.

I nodi centrali sono tre: se l’esclusione intervenuta dopo l’aggiudicazione ma prima della stipula sia legittima; se le misure cautelari penali a carico dell’apicale, senza condanna, giustifichino l’esclusione per “contagio” sulla società; e se il ritardo nella trasmissione degli elenchi del personale, imposto dalla clausola sociale, integri un autonomo illecito professionale.

La decisione del giudice

Il TAR ribadisce che i requisiti di ordine generale devono permanere ininterrottamente fino alla stipula del contratto: l’esclusione post-aggiudicazione ma ante-stipula, ai sensi dell’art. 80, comma 6, è pienamente legittima. Sulla teoria del contagio, il Collegio conferma che la gravità, pertinenza e omogeneità delle vicende penali a carico dell’apicale rispetto all’oggetto dell’affidamento sono sufficienti, senza necessità di una condanna definitiva, richiamando Cons. Stato, Sez. VI, n. 10483/2022. Le misure di self cleaning sono state ritenute inadeguate per la tardività della dissociazione dall’apicale, avvenuta solo dopo l’emersione delle vicende cautelari, e per l’assenza di misure organizzative realmente nuove. Quanto alla clausola sociale, il ritardo di oltre due mesi nella trasmissione degli elenchi del personale, nonostante due diffide con avvertimento ex art. 80, è stato qualificato come illecito professionale autonomo, fondato sui principi di buona fede e sulle Linee Guida ANAC n. 13. Il Collegio ha inoltre confermato che il giudizio di affidabilità ha natura soggettiva e unitaria, per cui l’esclusione si estende legittimamente a tutti i lotti aggiudicati.

Implicazioni operative

Per le stazioni appaltanti, la sentenza conferma che il potere di verifica dei requisiti generali non si esaurisce con l’aggiudicazione, ma va esercitato fino alla stipula, anche a fronte di vicende sopravvenute. Per gli operatori economici, l’indicazione pratica è duplice: la dissociazione dall’apicale coinvolto in vicende penali deve essere tempestiva e sostanziale per avere efficacia come self cleaning, e gli obblighi informativi verso la stazione appaltante — inclusa la trasmissione di elenchi di personale richiesti dalla clausola sociale — vanno rispettati puntualmente, perché il loro inadempimento può essere qualificato come illecito professionale autonomo, indipendente dai fatti che lo hanno originato.

Profili di attenzione

La sentenza consolida un orientamento severo sulla persistenza dei requisiti generali e sulla rilevanza di comportamenti solo apparentemente organizzativi, come il ritardo nella trasmissione di documentazione, quando si inseriscono in un quadro di scarsa collaborazione con la stazione appaltante. Gli operatori uscenti in gare di rinnovo dovrebbero prestare particolare attenzione alla gestione tempestiva degli adempimenti informativi legati alla clausola sociale, spesso sottovalutati rispetto ai profili più tradizionali dei requisiti di ordine generale.

La sentenza in commento, chiarendo i confini della teoria del contagio e dell’autonoma rilevanza degli inadempimenti informativi, rappresenta un importante punto di riferimento per stazioni appaltanti e operatori economici coinvolti in vicende di esclusione post-aggiudicazione. Per approfondimenti e assistenza legale specializzata in materia di appalti pubblici, lo Studio Legale Bisconti Avvocati è a disposizione per consulenze personalizzate e supporto nel contenzioso.

TAR Abruzzo, L’Aquila, 11.06.2026 n. 405

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