Il fatto e il contesto normativo
AREACOM aveva disposto l’esclusione della ricorrente, prima classificata in due dei quattro lotti, con un provvedimento di conferma in senso proprio adottato dopo una rinnovata istruttoria. Il provvedimento si fondava su più circostanze: procedimenti penali gravi (corruzione, turbativa d’asta) con misure cautelari a carico del procuratore institore della società, l’omessa dichiarazione di tali indagini in sede di gara, penali contrattuali di rilevante importo applicate da un’altra ASL, e il ritardo nella trasmissione degli elenchi del personale ai fini della clausola sociale. Il quadro normativo di riferimento è l’art. 80, commi 5 e 6, del d.lgs. 50/2016, applicabile ratione temporis.
I nodi centrali sono tre: se l’esclusione intervenuta dopo l’aggiudicazione ma prima della stipula sia legittima; se le misure cautelari penali a carico dell’apicale, senza condanna, giustifichino l’esclusione per “contagio” sulla società; e se il ritardo nella trasmissione degli elenchi del personale, imposto dalla clausola sociale, integri un autonomo illecito professionale.
La decisione del giudice
Il TAR ribadisce che i requisiti di ordine generale devono permanere ininterrottamente fino alla stipula del contratto: l’esclusione post-aggiudicazione ma ante-stipula, ai sensi dell’art. 80, comma 6, è pienamente legittima. Sulla teoria del contagio, il Collegio conferma che la gravità, pertinenza e omogeneità delle vicende penali a carico dell’apicale rispetto all’oggetto dell’affidamento sono sufficienti, senza necessità di una condanna definitiva, richiamando Cons. Stato, Sez. VI, n. 10483/2022. Le misure di self cleaning sono state ritenute inadeguate per la tardività della dissociazione dall’apicale, avvenuta solo dopo l’emersione delle vicende cautelari, e per l’assenza di misure organizzative realmente nuove. Quanto alla clausola sociale, il ritardo di oltre due mesi nella trasmissione degli elenchi del personale, nonostante due diffide con avvertimento ex art. 80, è stato qualificato come illecito professionale autonomo, fondato sui principi di buona fede e sulle Linee Guida ANAC n. 13. Il Collegio ha inoltre confermato che il giudizio di affidabilità ha natura soggettiva e unitaria, per cui l’esclusione si estende legittimamente a tutti i lotti aggiudicati.
Implicazioni operative
Per le stazioni appaltanti, la sentenza conferma che il potere di verifica dei requisiti generali non si esaurisce con l’aggiudicazione, ma va esercitato fino alla stipula, anche a fronte di vicende sopravvenute. Per gli operatori economici, l’indicazione pratica è duplice: la dissociazione dall’apicale coinvolto in vicende penali deve essere tempestiva e sostanziale per avere efficacia come self cleaning, e gli obblighi informativi verso la stazione appaltante — inclusa la trasmissione di elenchi di personale richiesti dalla clausola sociale — vanno rispettati puntualmente, perché il loro inadempimento può essere qualificato come illecito professionale autonomo, indipendente dai fatti che lo hanno originato.
Profili di attenzione
La sentenza consolida un orientamento severo sulla persistenza dei requisiti generali e sulla rilevanza di comportamenti solo apparentemente organizzativi, come il ritardo nella trasmissione di documentazione, quando si inseriscono in un quadro di scarsa collaborazione con la stazione appaltante. Gli operatori uscenti in gare di rinnovo dovrebbero prestare particolare attenzione alla gestione tempestiva degli adempimenti informativi legati alla clausola sociale, spesso sottovalutati rispetto ai profili più tradizionali dei requisiti di ordine generale.
