Il fatto e il contesto normativo
La procedura, aperta telematica con criterio del minor prezzo per un servizio standardizzato ai sensi dell’art. 108, comma 3, del d.lgs. 36/2023, era stata aggiudicata a un costituendo RTI con un ribasso del 55,23%. La ricorrente, seconda classificata, ha impugnato l’aggiudicazione su quattro fronti: la mancata iscrizione negli elenchi regionali richiesta dall’Accordo Stato-Regioni del 2004, la presunta anomalia dell’offerta, la proroga dei termini per il caricamento documentale nel Fascicolo Virtuale, e alcune dichiarazioni ritenute non veritiere nel DGUE di una mandante del raggruppamento aggiudicatario.
Il tema di maggior rilievo sistematico riguarda la distinzione tra requisiti di partecipazione e requisiti di esecuzione: l’iscrizione negli elenchi regionali, prevista nel Requisito Tecnico Operativo e non nelle clausole del disciplinare dedicate ai requisiti speciali, deve essere posseduta al momento dell’offerta o può essere acquisita entro la stipula? Su questo si innestano gli altri tre motivi: il perimetro del giudizio di anomalia quando una singola voce di costo risulta sottostimata, la tassatività delle cause di esclusione rispetto a termini procedurali non espressamente sanzionati, e la rilevanza escludente delle dichiarazioni non veritiere nel DGUE.
La decisione del giudice
Il Collegio qualifica l’iscrizione negli elenchi regionali come requisito di esecuzione ex art. 113 del d.lgs. 36/2023, non di partecipazione, in coerenza con TAR Lazio n. 16064/2024, Cons. Stato nn. 5740/2020 e 1071/2020 e, sulla stessa gara, CGARS n. 310/2026: può quindi essere soddisfatta entro la stipula del contratto. Sull’anomalia, una verificazione tecnica affidata all’Università della Tuscia ha accertato una parziale sottostima del costo di trasporto campioni, con impatto sul ribasso comunque marginale (dal 55,23% a un range del 53,90-54,54%, sempre superiore al ribasso della ricorrente). Il TAR applica il principio di globalità del giudizio di anomalia: la sottostima di una singola voce non causa la caducazione dell’offerta senza prova dell’azzeramento del margine di profitto complessivo. Sulla proroga dei termini, il Collegio richiama il principio di tassatività delle cause di esclusione (art. 10, comma 2): un termine fissato dal RUP senza espressa comminatoria di perentorietà non può diventare decadenziale per presunzione, tanto più in una fase di verifica dei requisiti e non di soccorso istruttorio ex art. 101. Infine, sulle dichiarazioni del DGUE, il TAR applica il principio dell’Adunanza Plenaria n. 16/2020, oggi recepito dagli artt. 95, comma 1, lett. e), e 98 del d.lgs. 36/2023: una dichiarazione non veritiera non è causa automatica di esclusione, ma rileva come grave illecito professionale solo se idonea a influenzare concretamente le decisioni della stazione appaltante, cosa che nel caso di specie non ricorreva.
Implicazioni operative
Per le stazioni appaltanti, la sentenza offre un criterio applicativo chiaro per distinguere i requisiti previsti nei documenti tecnici esecutivi (RTO e simili) da quelli di partecipazione: solo l’espressa collocazione nelle clausole del disciplinare dedicate ai requisiti speciali ne impone il possesso già in sede di offerta. Per i RUP, l’indicazione pratica sulla tassatività delle esclusioni è altrettanto concreta: qualsiasi termine procedurale che si voglia rendere perentorio deve essere accompagnato da un’espressa comminatoria, pena l’inefficacia della sanzione espulsiva. Per gli operatori economici in RTI, la sentenza chiarisce che discrasie dichiarative di una singola mandante non travolgono l’intero raggruppamento se il requisito è parametrato al RTI nel suo complesso e la sommatoria resta capiente.
