Deve escludersi che il certificato di pagamento del R.U.P. si presti ad essere riguardato alla stregua di un riconoscimento di debito ai sensi, e per gli effetti, dell’art. 1988 c.c. in favore del presunto creditore, ferma restando la possibilità per il presunto debitore di dare prova contraria: nell’assorbente considerazione che le promesse unilaterali di cui al Titolo IV del Libro IV del Codice Civile siano incompatibili non soltanto con l’attività provvedimentale della Pubblica Amministrazione ma anche con quella paritetica.
Tantomeno, poi, lo stesso certificato potrebbe ritenersi che integri una confessione stragiudiziale: che, per essere tale, occorre che ex art. 2735 c.c. sia “fatta alla parte o a chi la rappresenta”; mentre l’attività certificativa della Pubblica Amministrazione non si esplica, in nessun caso, mediante atti cc.dd. ricettizi.
