Sebbene il bando di gara stabilisca un costo del personale non soggetto al ribasso, la presentazione di un’offerta economica che preveda costi di manodopera in misura inferiore a quelli previsti non può condurre alla diretta esclusione della partecipante ma deve essere analiticamente valutato dalla stazione appaltante.
Se, infatti, il soggetto che partecipa alla gara è un ente no-profit che opera nel settore sociale, ad esso si applicano le esenzioni IRAP di cui all’art. 7 comma 5 della L.R. 2/2002.
Ne consegue che la somma offerta per i costi del personale non può essere considerata come ribassata ma quale mero risparmio di spesa che, pertanto, non rappresenta una violazione delle norme del bando, ma una specifica conseguenza della disciplina prevista da legge.
La stazione appaltante, pertanto, non può procedere ad una automatica esclusione ma deve invitare – in sede di verifica – a richiedere i chiarimenti necessari affinché possa essere valutato il rispetto del costo del personale come determinato dal bando.
