L’art. 48 del D.lgs. 50/2016 ha introdotto una deroga generalizzata al c.d. “principio di immodificabilità soggettiva” della compagine delle associazioni temporanee d’imprese partecipanti a gare d’appalto, stabilendo che la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario.
Pertanto, la sostituzione del mandatario può avvenire in tutti quei casi nei quali la “permanenza” dell’impresa mandataria nell’associazione temporanea – e dunque la “conservazione” dell’originaria compagine associativa del gruppo – finirebbe con il determinare difficoltà operative e pericoli di infiltrazione mafiosa.
Ne deriva che se l’art. 48, invero, ammette espressamente le modifiche soggettive che investono la figura della mandataria con specifico riguardo alla fase di esecuzione del rapporto di appalto, tale sostituzione può operare con ancor più decisione in una fase prodromica alla gara per l’affidamento del servizio, quale è quella del project financing.
