Appalti pubblici: la mandataria dell’ATI detiene la rappresentanza esclusiva anche in caso di pagamenti diretti pro-quota

12 Mag. '25

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La Corte d’Appello di Genova ha riaffermato un principio fondamentale in materia di Associazioni Temporanee d’Impresa (ATI) negli appalti pubblici: la mandataria possiede la rappresentanza esclusiva dei mandanti, anche processuale, nei confronti della stazione appaltante, indipendentemente dalle modalità di pagamento stabilite nel contratto.

La vicenda processuale

La controversia nasce quando una società mandante di un’ATI ha presentato ricorso per decreto ingiuntivo contro il Comune (stazione appaltante), chiedendo il pagamento di somme relative a lavori di riqualificazione energetica. Il Tribunale di Genova ha revocato il decreto ingiuntivo per carenza di legittimazione attiva della mandante, decisione poi confermata in appello.

La mandante sosteneva che, poiché il contratto prevedeva pagamenti pro-quota direttamente alle imprese associate, questo le conferisse anche legittimazione processuale autonoma. La Corte ha respinto questa tesi, stabilendo che le modalità di pagamento non modificano il principio di rappresentanza esclusiva della mandataria.

Il fondamento normativo

Il cuore della decisione risiede nell’interpretazione dell’art. 37 D.Lgs. 163/2006 (ora art. 48 D.Lgs. 50/2016 e art. 68 D.Lgs. 36/2023), che stabilisce:

Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto.

Questo principio, come sottolinea la Corte, è rimasto invariato nelle successive modifiche legislative, dimostrando la sua centralità nella disciplina degli appalti pubblici.

La distinzione tra autonomia e rappresentanza

La sentenza chiarisce la distinzione fondamentale tra:

  • L’autonomia delle imprese associate (mantenuta per gestione, adempimenti fiscali e oneri sociali)
  • La rappresentanza nei confronti della stazione appaltante (esclusiva della mandataria)

Le modalità di pagamento pro-quota previste nel contratto attengono all’esecuzione materiale del rapporto, ma non modificano il regime di rappresentanza stabilito dalla legge.

Conseguenze per le imprese

Questa sentenza ha rilevanti conseguenze operative:

  • Solo la mandataria può agire in giudizio contro la stazione appaltante, anche per crediti spettanti ai mandanti
  • La previsione contrattuale di pagamenti diretti alle mandanti non modifica questa regola
  • Le clausole contrattuali non possono derogare a questo principio di legge, salvo espressa previsione

Principio consolidato

La continuità di questo principio nelle successive riforme del codice appalti (fino al recente D.Lgs. 36/2023) ne evidenzia l’importanza strutturale nel sistema degli appalti pubblici italiani. Le imprese che partecipano a RTI/ATI devono tenere presente che, indipendentemente dagli accordi sui pagamenti, la rappresentanza processuale rimane saldamente in capo alla mandataria.

Per le mandanti, questo significa che eventuali controversie con la stazione appaltante dovranno necessariamente essere gestite attraverso la mandataria, unico soggetto legittimato ad agire in giudizio per far valere i diritti del raggruppamento.

Corte d’Appello di Genova, 08.05.2025 n. 577

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