Anomalia offerte appalti: automatica, obbligatoria e residuale

18 Giu. '25

Articoli correlati

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, con sentenza n. 1181/2025, ha fornito importanti chiarimenti sulla verifica di anomalia delle offerte negli appalti pubblici, stabilendo principi fondamentali per la corretta applicazione dell’art. 110 del Codice dei Contratti Pubblici.

Il caso: gara per servizi sotto soglia europea

La controversia riguardava l’aggiudicazione di un appalto per il servizio di gestione rifiuti comunale, vinto dall’operatore economico aggiudicatario con un ribasso del 25,938%. La seconda classificata ha impugnato l’aggiudicazione contestando principalmente l’omessa verifica dell’anomalia dell’offerta vincente.

Il TAR ha accolto il ricorso, annullando la determinazione di aggiudicazione per violazione dell’obbligo di verificare l’anomalia dell’offerta, nonostante si trattasse di una procedura sotto soglia europea aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Principi sulla verifica di anomalia: tre tipologie

La sentenza chiarisce che l’ordinamento prevede tre distinte tipologie di subprocedimento di verifica dell’anomalia:

Verifica automatica (sotto soglia UE): obbligatoria e automatica per procedure sotto soglia europea con criterio del prezzo più basso e almeno cinque offerenti. Il superamento della soglia comporta esclusione automatica.

Verifica obbligatoria con contraddittorio (sopra soglia UE): prevista per procedure sopra soglia comunitaria quando l’amministrazione ha fissato criteri specifici nel bando per individuare offerte sospette.

Verifica residuale: applicabile a tutte le procedure di gara, indipendentemente dalla soglia, quando l’offerta appaia anormalmente bassa in base a elementi specifici, anche non preventivamente indicati nel bando.

Elementi specifici per la valutazione di anomalia

Il TAR ha individuato gli indicatori specifici che avrebbero dovuto indurre la stazione appaltante alla verifica:

  • Ribasso superiore al 25% del prezzo base
  • Costi del personale appena sopra il minimo nonostante numerose migliorie offerte
  • Assenza di indicazione di economie di scala per giustificare l’offerta
  • Condizioni economico-finanziarie dell’aggiudicatario con fatturato ridotto nel settore specifico

La presenza di questi elementi configurava un obbligo di attivazione del subprocedimento di verifica, la cui omissione ha comportato l’illegittimità dell’aggiudicazione.

Sindacato giurisdizionale pieno sulla verifica di anomalia

La pronuncia stabilisce che il sindacato giurisdizionale sulla verifica di anomalia è pieno, sia sull’an (se doveva essere attivata) che sul quomodo (come doveva essere condotta). Il giudice amministrativo può accertare direttamente gli elementi di fatto che dovevano indurre alla verifica, utilizzando i propri poteri istruttori.

La pronuncia del TAR Sicilia ribadisce l’importanza della verifica di anomalia come strumento di garanzia della legalità nelle procedure di gara. Per le imprese, rappresenta un monito a predisporre offerte tecnicamente ed economicamente sostenibili, mentre per le amministrazioni costituisce un richiamo al rigoroso rispetto degli obblighi di controllo, essenziali per assicurare trasparenza e correttezza negli appalti pubblici.

T.A.R. Sicilia, Palermo, 28.05.2025 n. 1181

Potrebbe interessarti anche