Anomalia dell’offerta: quando la verifica è obbligatoria

31 Lug. '26

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Con la sentenza n. 3985 del 2026, il TAR Lombardia, sede di Milano, Sezione Quarta, ha accolto il ricorso principale proposto dalla seconda classificata in una gara per l’affidamento del servizio di gestione degli atti sanzionatori della polizia locale, respingendo il ricorso incidentale dell’aggiudicataria. La pronuncia ribadisce che l’omessa verifica di anomalia dell’offerta, quando ricorrono elementi specifici di sospetto, vizia il procedimento di aggiudicazione anche nell’ambito di un accordo quadro.

Il fatto e il contesto normativo

Il Comune di Como aveva indetto una gara aperta ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. 36/2023, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento tramite accordo quadro del servizio di gestione degli atti sanzionatori della polizia locale, suddiviso in due lotti. Per il lotto relativo agli accertamenti verso soggetti residenti all’estero, la gara si è conclusa con l’aggiudicazione all’operatore primo graduato, che aveva praticato un ribasso del 76,70 per cento senza che la stazione appaltante procedesse alla verifica di anomalia dell’offerta. La seconda classificata ha impugnato l’aggiudicazione, mentre l’aggiudicataria ha proposto ricorso incidentale contestando il possesso, in capo alla ricorrente, dei requisiti di capacità tecnico-professionale previsti dal disciplinare.

La questione giuridica

Il nodo centrale riguarda due profili. Il primo è se il ribasso elevato praticato dall’aggiudicataria, tale da lasciare una provvista minima per i costi diversi dalla manodopera, imponesse alla stazione appaltante di attivare la verifica di anomalia ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. 36/2023, pur in assenza di un ribasso sui costi della manodopera dichiarati. Il secondo è se i contratti indicati dalla ricorrente a dimostrazione della capacità tecnico-professionale, ancora in corso di esecuzione, potessero considerarsi eseguiti con esito positivo pur non essendo formalmente conclusi.

La decisione del giudice

Il collegio ha respinto la tesi secondo cui l’asserita irrealizzabilità economica dell’offerta ne avrebbe dovuto comportare l’esclusione automatica ai sensi dell’art. 70, comma 4, del d.lgs. 36/2023: la disposizione, di stretta interpretazione, riguarda solo le offerte non conformi alle regole di redazione, non valutabili in quanto tali, e non la diversa questione della sostenibilità economica, che appartiene al piano della verifica di anomalia.

Il Tribunale ha invece accolto il motivo relativo all’omessa verifica di anomalia. Ha ricordato che l’art. 110 impone alla stazione appaltante di attivarsi ogni volta che emergano elementi specifici di sospetto, anche diversi dal ribasso sui costi della manodopera: nel caso di specie il ribasso del 76,70 per cento lasciava una provvista residua di appena 378,66 euro per coprire tutti i costi diversi dalla manodopera e dalla sicurezza, comprese le migliorie proposte in offerta. Il collegio ha affermato che l’amministrazione non può ritenere automaticamente non anomala l’offerta per il solo fatto che il costo della manodopera dichiarato coincida con quello stimato negli atti di gara, se emergono ulteriori elementi di segno contrario, e che tale obbligo permane anche negli accordi quadro. Poiché il giudice non può pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati, il collegio non ha annullato direttamente l’aggiudicazione, ma ha disposto la restituzione degli atti alla stazione appaltante perché svolga, in contraddittorio con l’aggiudicataria, la verifica di congruità dell’offerta.

Il ricorso incidentale è stato respinto integralmente. Sul primo motivo il collegio ha chiarito che il disciplinare, richiedendo servizi analoghi eseguiti con esito positivo, non impone che i relativi contratti siano definitivamente conclusi: anche rapporti ancora in corso, se eseguiti senza contestazioni, dimostrano la capacità tecnico-professionale. Sul secondo motivo, relativo al preteso dimezzamento del costo della manodopera dichiarato dalla ricorrente, il collegio ha richiamato gli artt. 41, comma 14 e 108, comma 9, del d.lgs. 36/2023: il ribasso sulla manodopera comporta non l’esclusione automatica, ma l’assoggettamento alla verifica di anomalia, non svolta in questo caso, per cui il collegio non ha potuto sindacarne per la prima volta la sostenibilità.

Implicazioni operative

Per le stazioni appaltanti, la sentenza conferma che il mancato ribasso sui costi della manodopera non esonera dall’obbligo di verificare l’anomalia quando altri elementi, come l’insufficienza della provvista economica complessiva, segnalino un rischio di insostenibilità, anche negli accordi quadro. Per gli operatori economici, la decisione conferma che la capacità tecnico-professionale legata a servizi analoghi pregressi può essere comprovata anche con contratti tuttora in esecuzione, purché svolti senza contestazioni, senza necessità di un’attestazione di conclusione definitiva del rapporto.

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TAR Lombardia, Milano, 29.07.2026 n. 3985

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