Il fatto e il contesto normativo
La vicenda riguarda una procedura aperta indetta ai sensi dell’ da Arcs – Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute, per l’affidamento del servizio di gestione del sistema PACS regionale, con base d’asta di oltre 12 milioni di euro e durata di sessanta mesi, prorogabile di altri quarantotto.
La graduatoria finale vedeva l’aggiudicataria al primo posto con 93,45 punti, la seconda classificata con 82,68 e la terza classificata, odierna ricorrente, con 77,19. Il disciplinare assegnava all’offerta tecnica un criterio di caratteristiche documentate e un criterio per la prova pratica, quest’ultimo pari a 40 punti su 80, da svolgersi alla presenza della commissione o di membri da essa delegati. La ricorrente ha contestato che la valutazione della prova pratica fosse stata affidata, di fatto, a professionisti estranei alla commissione.
Il nodo centrale riguarda due profili. Il primo è se un gruppo di trentasette esperti esterni, nominati con determinazioni dirigenziali per supportare la commissione durante le prove pratiche, abbia svolto una mera attività istruttoria oppure abbia sostanzialmente valutato le offerte. Il secondo riguarda la scomposizione dei quattro sub-criteri previsti dal disciplinare per la prova pratica in centotrentuno sub-subcriteri, elaborati dalla commissione dopo l’apertura delle offerte tecniche.
La decisione del giudice
Dai verbali di gara e dalle schede compilate dagli esperti emerge che a questi ultimi era stato chiesto di attribuire punteggi da uno a cinque su numerosi aspetti tecnici delle soluzioni offerte, confluiti in un prospetto poi usato dalla commissione per il giudizio finale. Il TAR ritiene che questa modalità operativa ecceda la delega di “attività di mero supporto di natura preparatoria e strumentale” indicata dagli stessi provvedimenti di nomina, e violi l’art. 19 del disciplinare di gara, secondo cui la valutazione delle offerte spetta alla commissione, disposizione che attua l’. Il Collegio precisa che la soluzione legittima sarebbe stata includere gli esperti direttamente nella composizione della commissione, con criteri e sub-criteri fissati prima dell’apertura delle offerte.
Quanto ai centotrentuno sub-subcriteri, il giudice accerta, sulla base dei verbali di marzo e aprile, che sono stati elaborati dopo l’apertura e l’analisi delle offerte tecniche, in violazione non solo dell’, ma anche dei principi di imparzialità, trasparenza e par condicio richiamati dalla giurisprudenza amministrativa citata in sentenza.
