Il fatto e il contesto normativo
La Scuola Nautica della Guardia di Finanza di Gaeta aveva indetto, ai sensi dell’, una procedura ristretta sopra soglia comunitaria per l’affidamento del servizio di mensa obbligatoria. Il capitolato d’oneri, all’articolo 13, imponeva un sopralluogo presso i locali di esecuzione, a pena di esclusione, con richiesta da presentare entro le ore 10:00 del 21 novembre 2025 e possibilità di effettuarlo entro il 27 novembre alle 12:00.
Il consorzio ricorrente ha chiesto il sopralluogo il 21 novembre alle 12:08, con circa due ore di ritardo. La stazione appaltante prima ha accettato, fissando l’appuntamento al 27 novembre, poi ha revocato la disponibilità pochi minuti dopo per la presunta perentorietà del termine. Il consorzio ha comunque presentato offerta, ma è stato escluso con decreto del 9 gennaio 2026. In sede cautelare il TAR aveva già sospeso l’esclusione, obbligando l’amministrazione a rimettere in termini il concorrente, che ha infine effettuato il sopralluogo il 29 aprile ed è stato riammesso con riserva.
Il ricorso poneva tre profili. Il primo riguardava la validità della clausola che sanziona con l’esclusione il mancato sopralluogo, alla luce del principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all’. Il secondo riguardava la natura, perentoria o ordinatoria, del termine per la richiesta di sopralluogo. Il terzo riguardava la responsabilità del ritardo, dato che il consorzio non aveva potuto effettuare il sopralluogo proprio per il rifiuto della stazione appaltante.
La decisione del giudice
Il collegio ha esaminato insieme i motivi, ritenendoli fondati. Sul termine di richiesta, il TAR osserva che l’articolo 13 del capitolato non lo qualificava come perentorio, e che un ritardo di due ore non poteva comunque giustificare l’esclusione, potendo il sopralluogo essere ancora calendarizzato entro il 27 novembre.
Il profilo assorbente è un altro. Richiamando un precedente del Consiglio di Stato (sez. V, 19 gennaio 2021, n. 575), il TAR ricorda che già la giurisprudenza formatasi sotto il vecchio codice dubitava della legittimità di clausole che sanzionassero con l’esclusione il mancato sopralluogo, specie quando il ritardo dipendeva da un rifiuto dell’amministrazione. Con il nuovo codice questo orientamento si è consolidato: nessuna norma del d.lgs. 36/2023 impone il sopralluogo come adempimento necessario per l’offerta, e l’, pur riferendosi al tempo necessario per la visita dei luoghi, si rivolge solo alla stazione appaltante nella fissazione dei termini di gara, senza legittimare un’esclusione ulteriore.
Il TAR aderisce così a un orientamento già seguito da altre sezioni di merito (TAR Lazio Roma, sez. II bis, 3 gennaio 2024, n. 140; TAR Lombardia Milano, sez. IV, 26 giugno 2024, n. 1990), per cui il sopralluogo non può essere previsto dalla stazione appaltante come adempimento a pena di esclusione dalla gara, perché le uniche cause di esclusione ammesse sono quelle tassativamente elencate agli e : le clausole di gara che ne prevedano altre sono nulle e si considerano non apposte, come stabilisce lo stesso art. 10, comma 2. Questa lettura è coerente con l’ previsto dall’art. 3, criterio interpretativo primario ai sensi dell’, e più rigorosa rispetto al previgente art. 83, comma 8, del d.lgs. 50/2016.
Su queste basi il TAR dichiara nulla la clausola dell’articolo 13 del capitolato e annulla il provvedimento di esclusione, precisando che, trattandosi di clausola non immediatamente escludente, la sua contestazione andava fatta insieme all’atto applicativo, come avvenuto. Le spese di lite, liquidate in 2.000 euro, sono poste a carico dell’amministrazione soccombente.
TAR Lazio, Latina, 27.07.2026 n. 909
