Il fatto e il contesto normativo
La gara riguardava l’affidamento quadriennale del servizio di trasporto sanitario integrato di un’azienda ospedaliera universitaria siciliana. All’esito delle operazioni risultava aggiudicataria un’impresa che, per dimostrare il requisito di capacità tecnico-professionale del fatturato per servizi analoghi richiesto dal disciplinare, aveva fatto ricorso all’istituto dell’avvalimento. La seconda classificata impugnava l’aggiudicazione lamentando, tra l’altro, la carenza di tale requisito in capo alla concorrente; l’aggiudicataria si difendeva contestando in via incidentale l’ammissione della ricorrente. Il TAR accoglieva il ricorso principale annullando l’aggiudicazione e dichiarava improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso autonomo della terza classificata.
In appello si confrontano due questioni distinte: la validità della procura alle liti rilasciata dalla terza classificata nel giudizio di primo grado, priva di indicazione delle parti e dell’oggetto del giudizio; e la natura dei contratti di avvalimento prodotti dall’aggiudicataria, che secondo la ricorrente non indicavano le risorse concretamente messe a disposizione, mentre secondo l’aggiudicataria il nuovo Codice, non prevedendo più espressamente l’avvalimento di garanzia, ne consentirebbe comunque forme più generiche in base alla direttiva 2014/24/UE.
La decisione del giudice
Il Collegio dichiara anzitutto inammissibile il ricorso di primo grado della terza classificata: la procura da essa conferita, non indicando le parti né l’oggetto del giudizio e limitandosi a nominare il TAR adito, integra una procura generale e non una procura speciale ad litem; il solo collegamento materiale al ricorso non supplisce a questa carenza. Nel merito dell’avvalimento, il Collegio conferma la statuizione del TAR: quando il disciplinare qualifica il fatturato per servizi analoghi come requisito di capacità tecnica e professionale, e non come requisito economico-finanziario, l’eventuale contratto di avvalimento ha natura operativa e deve indicare specificamente le risorse umane, materiali e tecniche messe a disposizione, ai sensi dell’. La più ampia previsione della direttiva 2014/24/UE sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti non altera questa conclusione, perché resta la lex specialis di gara a qualificare il requisito e a imporre, di conseguenza, il grado di specificità del contratto di avvalimento.
