Il fatto e il contesto normativo
La procedura riguardava l’affidamento di un servizio di trasmissione dati a larga banda, indetto nel 2019 dalla Società di Committenza Regione Piemonte (S.C.R. Piemonte) ai sensi degli artt. 59 e 60 del d.lgs. n. 50/2016. Dopo una lunga sequenza di ricorsi che ha coinvolto più concorrenti, con annullamenti e riedizioni successive dell’aggiudicazione fino all’esclusione definitiva del primo aggiudicatario per un illecito antitrust rilevante ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera c), del medesimo decreto, S.C.R. Piemonte ha infine revocato l’intera procedura, rilevando che il servizio previsto in gara era ormai obsoleto rispetto alle esigenze operative attuali degli enti beneficiari. L’aggiudicataria, subentrata dopo l’esclusione del precedente affidatario, ha impugnato il provvedimento di revoca nella sola parte in cui negava il diritto all’indennizzo, chiedendo anche il risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale nei confronti di S.C.R. Piemonte e della Regione Piemonte.
Il giudizio ruota attorno a tre profili distinti: la legittimazione passiva della Regione Piemonte rispetto alla pretesa indennitaria; l’estensione dell’indennizzo dovuto ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990 in caso di revoca legittima che incide su rapporti negoziali; e la configurabilità di un danno da responsabilità precontrattuale ulteriore rispetto all’indennizzo.
La decisione del giudice
Il Collegio accoglie l’eccezione preliminare della Regione Piemonte, ritenendo che la potestà decisoria sulla gara, dall’indizione alla revoca, sia stata esercitata integralmente da S.C.R. Piemonte, senza che sia emersa una direzione sostanziale della Regione sulle scelte adottate: la Regione risulta quindi priva di legittimazione passiva rispetto alla domanda di indennizzo. Nel merito, il Collegio afferma che, ai sensi del comma 1-bis dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, quando la revoca incide su rapporti negoziali l’indennizzo è parametrato al solo danno emergente, e non al lucro cessante: sono quindi risarcibili le spese di partecipazione alla gara e l’assistenza legale procedimentale, non le spese processuali dei pregressi contenziosi, già regolate dalle relative sentenze, né il premio della garanzia definitiva, di cui non è stato dimostrato il mancato recupero. La domanda di responsabilità precontrattuale viene invece respinta: le voci di danno emergente già indennizzate non possono essere duplicate a titolo risarcitorio, e il danno curricolare, legato al mancato guadagno da esecuzione del contratto, non rientra nell’interesse negativo tutelato dalla responsabilità precontrattuale.
Implicazioni operative
