Conflitto di interessi in gara: il TAR Campania sul progettista parente del concorrente

26 Mag. '26

Con sentenza n. 3171 del 19 maggio 2026, il TAR Campania, Napoli, ha respinto il ricorso di un operatore economico escluso da una procedura aperta bandita dall’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. La decisione affronta un punto spesso sottovalutato nelle gare di appalto: il rapporto di parentela tra il legale rappresentante del concorrente e il progettista delle opere a base di gara configura un conflitto di interessi rilevante ai sensi dell’art. 16 del d.lgs. n. 36/2023, anche se il progettista non ha preso parte alla valutazione delle offerte.

Il fatto e il contesto normativo

La ricorrente aveva partecipato alla procedura per l’affidamento dei lavori di adeguamento e di efficientamento impiantistico dell’amministrazione centrale dell’Ateneo, classificandosi al primo posto nella graduatoria provvisoria. Nella fase di verifica documentale, l’Università ha ricevuto una segnalazione anonima che evidenziava un rapporto di parentela di terzo grado tra il legale rappresentante della ricorrente e un dipendente dell’Ateneo, che aveva svolto l’incarico di capo-progettista e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione. Accertato il legame, la stazione appaltante ha avviato un procedimento in autotutela e ha disposto l’esclusione. La ricorrente aveva dichiarato nel DGUE e nella domanda di partecipazione l’assenza di cause di conflitto di interessi ex art. 16 del d.lgs. n. 36/2023.

La questione giuridica

Il ricorso si articolava su due profili. La ricorrente sosteneva, in primo luogo, che il progettista non rientrasse nel perimetro soggettivo dell’art. 16 del d.lgs. n. 36/2023: non aveva partecipato alla fase di aggiudicazione in senso stretto, ma si era limitato alla co-redazione del progetto esecutivo, in un team di otto professionisti. Sosteneva, in secondo luogo, l’insussistenza del grave illecito professionale, poiché l’omissione dichiarativa sarebbe dipesa dalla buona fede: il legame parentale era stato ritenuto giuridicamente irrilevante ai fini del conflitto di interessi. Entrambe le tesi sono state respinte.

La decisione del TAR

Il Collegio ha confermato la legittimità dell’esclusione su un duplice fondamento.

Sul conflitto di interessi, il TAR ha applicato la nozione ampia dell’art. 16 del d.lgs. n. 36/2023, che include chiunque intervenga “a qualsiasi titolo” con compiti funzionali nella procedura, potendone influenzare “in qualsiasi modo” il risultato. La fase di progettazione, pur antecedente alla valutazione delle offerte, è il momento in cui si cristallizzano i fabbisogni della stazione appaltante e le specifiche tecniche della gara. La partecipazione del progettista alla redazione del progetto esecutivo aveva determinato, in potenziale vantaggio della ricorrente, un’asimmetria informativa rispetto agli altri concorrenti: una condizione di supremazia conoscitiva che altera la parità delle armi nella formulazione dell’offerta. Il TAR precisa che il conflitto di interessi è una fattispecie di pericolo, non di danno: non occorre dimostrare l’effettiva trasmissione di informazioni, basta la potenzialità dell’indebito vantaggio competitivo. Non rileva che il professionista fosse uno degli otto componenti del team, né che gli impianti elettrici avessero asserita valenza secondaria.

Sul grave illecito professionale, il Collegio ha chiarito che l’operatore economico non può autonomamente decidere se i propri vincoli parentali con dipendenti della stazione appaltante siano giuridicamente rilevanti. Su di lui grava un “obbligo di massima trasparenza dichiarativa”: spetta all’Amministrazione valutare la rilevanza del fatto, una volta che questo sia stato portato a sua conoscenza. La dichiarazione resa nel DGUE era “oggettivamente falsa, o quantomeno gravemente fuorviante”, integrando la fattispecie dell’art. 98, co. 3, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023. Il fatto che i nomi dei progettisti comparissero negli elaborati di gara non spostava le cose: l’omonimia non esonera dall’obbligo di dichiarazione veritiera.

Il TAR ha infine confermato la proporzionalità dell’esclusione: la parentela era emersa in una fase avanzata, con la graduatoria provvisoria già stilata, e l’astensione tardiva del progettista non avrebbe sanato il vulnus alla concorrenza.

Implicazioni operative

Per gli operatori economici, la sentenza impone una verifica sistematica dei rapporti parentali con i dipendenti della stazione appaltante, estesa anche a chi ha partecipato alla progettazione delle opere a base di gara. In caso di dubbio sulla rilevanza di un legame, la risposta corretta è sempre la dichiarazione: è l’Amministrazione, non il concorrente, a dovere operare la valutazione. L’omissione, anche se non intenzionale, espone all’esclusione per grave illecito professionale e all’avvio di un procedimento sanzionatorio ANAC, come già avvenuto nel caso di specie.

Per le stazioni appaltanti, la pronuncia conferma che il perimetro dell’art. 16 del d.lgs. n. 36/2023 abbraccia tutti i soggetti che hanno contribuito alla procedura in senso lato, compreso il team di progettazione. Quando emergono legami parentali in fase di verifica documentale, l’autotutela rimane percorribile anche in uno stadio avanzato, purché l’esclusione sia l’unica misura idonea a rimuovere l’alterazione della concorrenza.

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TAR Campania, Napoli, 19.05.2026 n. 3171

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