Con sentenza n. 9403 del 20 maggio 2026, il TAR Lazio, Roma, ha stabilito che una sentenza di patteggiamento per bancarotta fraudolenta non rientra tra i mezzi di prova tassativamente previsti dall’art. 98, comma 6, lett. h), del d.lgs. n. 36 del 2023 per dimostrare un grave illecito professionale. La pronuncia annulla la revoca dell’aggiudicazione disposta da Roma Capitale nei confronti di un operatore economico e offre indicazioni concrete per stazioni appaltanti e RUP che gestiscono procedure di esclusione basate su vicende penali dei rappresentanti legali.
Il fatto e il contesto normativo
Roma Capitale aveva indetto una procedura aperta per l’affidamento di un accordo quadro ai sensi dell’art. 59 del d.lgs. n. 36 del 2023, relativo ad appalti integrati per opere di urbanizzazione primaria e secondaria, suddiviso in tre lotti della durata di quarantotto mesi. La ricorrente era risultata aggiudicataria del lotto n. 3, assieme ad altri quattro operatori economici, con provvedimento del 1° agosto 2025.
Con determinazione del 10 dicembre 2025, Roma Capitale ha revocato l’aggiudicazione sulla base di due circostanze. La prima: il liquidatore e legale rappresentante della società aggiudicataria aveva patteggiato una pena per bancarotta fraudolenta, con sentenza divenuta irrevocabile. La seconda: la ricorrente non aveva comunicato tempestivamente né la propria messa in liquidazione volontaria né l’esistenza di tale vicenda penale. L’omissione informativa è stata contestata ai sensi dell’art. 98, comma 5, del d.lgs. n. 36 del 2023, non come illecito professionale autonomo, ma come elemento a supporto della valutazione di inaffidabilità dell’operatore economico.
La questione giuridica
Il punto su cui si è concentrato il giudizio riguarda la tassatività dei mezzi di prova ammessi dall’art. 98, comma 6, del d.lgs. n. 36 del 2023 per dimostrare il grave illecito professionale connesso a reati di bancarotta fraudolenta. La lett. h) del comma 6 elenca come prove adeguate: la sentenza di condanna definitiva, il decreto penale di condanna irrevocabile, la condanna non definitiva e i provvedimenti cautelari reali o personali. La sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. non compare.
La ricorrente ha sottolineato come la stazione appaltante avesse erroneamente assimilato la sentenza di patteggiamento a una sentenza di condanna definitiva, e che gli unici mezzi di prova ammissibili fossero quelli espressamente elencati dalla norma. Ha altresì rilevato che la lett. g) del medesimo comma, disciplinante una categoria diversa di reati, include invece espressamente il patteggiamento tra le prove utilizzabili, a riprova della scelta consapevole del legislatore di non estendere tale previsione alle ipotesi di cui alla lett. h).
La decisione del giudice
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento di revoca, dichiarando assorbiti i restanti motivi. Il Collegio ha chiarito che l’elenco dei mezzi di prova dell’art. 98, comma 6, lett. h), è tassativo: la stazione appaltante non può valorizzare elementi probatori che la norma non prevede, e la sentenza di patteggiamento senza misure accessorie per bancarotta fraudolenta rientra tra questi.
Il Tribunale ha escluso che la mancata menzione rappresenti una lacuna colmabile in via analogica. La differenza rispetto alla lett. g) risponde a una scelta legislativa coerente con la riforma Cartabia (d.lgs. n. 150 del 2022), che ha limitato l’efficacia extrapenale della sentenza ex art. 444 c.p.p. in assenza di pene accessorie, nell’ottica di incentivare il ricorso al rito alternativo e deflazionare il contenzioso.
La pronuncia richiama l’indirizzo del Consiglio di Stato secondo cui la stazione appaltante non può decidere autonomamente quali prove siano idonee a dimostrare il grave illecito professionale, poiché lo stabilisce l’art. 98, comma 6. Il TAR ha inoltre precisato che Roma Capitale, in sede di riesercizio del potere, potrà verificare se, anteriormente alla sentenza di patteggiamento, siano stati emessi provvedimenti cautelari reali o personali a carico del rappresentante legale, i quali costituirebbero mezzi di prova ammissibili.
Implicazioni operative
Per le stazioni appaltanti, la sentenza impone una verifica puntuale prima di avviare qualsiasi procedimento di revoca o esclusione fondato su un’ipotesi di bancarotta fraudolenta: le evidenze disponibili devono rientrare tassativamente nell’elenco dell’art. 98, comma 6, lett. h). Una sentenza di patteggiamento senza misure accessorie non è sufficiente, anche se irrevocabile.
Gli operatori economici che abbiano subito un provvedimento sfavorevole basato esclusivamente su tale elemento possono contestarne la legittimità. Distinzione fondamentale: per le ipotesi di cui alla lett. g) vige una disciplina probatoria parzialmente diversa, che include il patteggiamento anche non irrevocabile.
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