Con sentenza n. 868/2026 dell’8 maggio 2026, il TAR Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), ha annullato un’aggiudicazione per violazione del divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica, disponendo il subentro della seconda classificata. La pronuncia, adottata in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., è netta su un punto che ancora genera contenziosi: la violazione è oggettiva, non occorre dimostrare che la Commissione sia stata davvero condizionata.
Il fatto e il contesto normativo
La SUA del Comune di Terzigno, su delega del Comune di Quindici, ha bandito una procedura aperta per lavori di ristrutturazione di un ex edificio comunale, base d’asta € 629.846,82, criterio OEPV con inversione procedimentale. L’art. 16 del disciplinare era inequivoco: elenco voci di prezzo e quadro di raffronto dovevano essere presentati senza importi, a pena di esclusione, e la documentazione tecnica non poteva contenere «neppure per mero errore» alcun elemento idoneo a rivelare, anche indirettamente, il contenuto dell’offerta economica.
A seguito di accesso agli atti, la seconda classificata ha scoperto che l’aggiudicataria aveva inserito nell’offerta tecnica un elenco prezzi valorizzato, con importi riferiti alle migliorie proposte. Ha presentato istanza di autotutela. La stazione appaltante l’ha respinta: i prezzi erano in parte ricavabili da prezzari pubblici, non era ricostruibile il valore complessivo dell’offerta, la Commissione non era stata condizionata.
La questione giuridica
Il punto in discussione non era nuovo. Il divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica è affermato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato da anni (Sez. V, n. 6308/2020; n. 5006/2025). Quello che la stazione appaltante contestava era la sua portata applicativa: serve la prova di un condizionamento concreto, o basta la potenzialità lesiva? La seconda classificata sosteneva la seconda tesi. La stazione appaltante, la prima.
La decisione del TAR
Il Collegio non ha avuto dubbi. Il bene giuridico tutelato dal divieto non è l’effettiva alterazione del giudizio, ma la sua possibile condizionabilità. È sufficiente che la documentazione tecnica contenga elementi economici potenzialmente idonei a far trasparire la convenienza delle soluzioni migliorative. Non rileva che i prezzi fossero parzialmente ricavabili da prezzari pubblici. Non rileva che il valore complessivo dell’offerta non fosse direttamente desumibile. Ciò che conta è il rischio di anticipata conoscenza della convenienza economica delle migliorie, di per sé idoneo ad alterare la par condicio.
Il TAR annulla l’aggiudicazione, dichiara l’inefficacia del contratto eventualmente stipulato ex art. 122 c.p.a. e dispone il subentro della seconda classificata, previa verifica dei requisiti di legge.
