Con Comunicato del Presidente del 5 novembre 2025, l’ANAC ha chiarito quali soglie consentono alle istituzioni scolastiche non qualificate di affidare autonomamente i servizi relativi a viaggi di istruzione, stage linguistici e scambi culturali. Il documento, depositato il 7 novembre 2025, fornisce indicazioni operative essenziali per garantire la regolare organizzazione delle attività didattiche dopo la scadenza della deroga temporanea (31 maggio 2025). La decisione riveste particolare interesse per dirigenti scolastici, DSGA e RUP delle istituzioni scolastiche, in quanto definisce con precisione i margini di autonomia operativa in materia di appalti.
Il contesto normativo e la classificazione delle scuole
Il Comunicato ANAC affronta preliminarmente la classificazione delle istituzioni scolastiche nell’ambito del d.lgs. 36/2023. Non essendo incluse tra le amministrazioni centrali elencate all’art. 1, lett. c), dell’Allegato I.1, le scuole sono qualificate come “amministrazioni sub-centrali”. Questa classificazione determina l’applicazione della soglia di rilevanza europea prevista dall’art. 14, lett. c), del Codice, attualmente pari a 221.000 euro per appalti di servizi e forniture, che dal 1° gennaio 2026 si ridurrà a 216.000 euro per effetto dei Regolamenti comunitari pubblicati sulla GUCE del 23 ottobre 2025.
Tale inquadramento costituisce il presupposto per individuare correttamente i limiti entro cui le istituzioni scolastiche possono operare in assenza di qualificazione.
Le soglie per gli affidamenti autonomi
L’ANAC chiarisce che le istituzioni scolastiche non qualificate ai sensi degli artt. 62 e 63 del Codice possono procedere autonomamente secondo due modalità distinte.
Per affidamenti fino a 140.000 euro (soglia dell’affidamento diretto), le scuole mantengono piena autonomia gestionale senza necessità di qualificazione. Questa soglia riguarda servizi, forniture e, per i lavori, il limite è fissato a 500.000 euro.
Per importi superiori a 140.000 euro ma inferiori alla soglia europea, l’art. 62, comma 6, lett. c), prevede una specifica deroga. Le istituzioni scolastiche possono affidare appalti di servizi fino a 221.000 euro (216.000 euro dal 1° gennaio 2026) “mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate”. Per i servizi sociali e assimilati elencati nell’Allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE, la soglia si estende fino a 750.000 euro.
Il Comunicato precisa inoltre che le istituzioni scolastiche che procedono all’acquisto di servizi ai sensi dell’art. 62, comma 6, lett. c), possono gestire autonomamente anche la fase di esecuzione del contratto.
Gli effetti della scadenza della deroga temporanea
L’Autorità aveva disposto una deroga temporanea all’obbligo di qualificazione, valida fino al 31 maggio 2025, per consentire alle scuole di acquisire autonomamente i CIG per gli appalti relativi ai viaggi di istruzione, indipendentemente dal valore degli affidamenti. Tale deroga è ora scaduta, ma il Comunicato chiarisce che questo non pregiudica le possibilità operative delle scuole.
La deroga riguardava esclusivamente gli affidamenti sopra i 140.000 euro, mentre non ha mai inciso sulla possibilità di svolgere autonomamente affidamenti inferiori a tale soglia o di utilizzare gli strumenti telematici delle centrali qualificate fino alla soglia europea. In altre parole, il quadro normativo ordinario del Codice garantisce già adeguati margini di autonomia alle istituzioni scolastiche.
Per gli affidamenti di importo superiore alle soglie indicate, le scuole dovranno invece ricorrere a stazioni appaltanti o centrali di committenza in possesso di adeguata qualificazione per il relativo settore.
Il Comunicato ANAC fornisce certezza operativa alle scuole, delineando con chiarezza il perimetro di autonomia in materia di affidamenti. I dirigenti scolastici e i DSGA devono prestare particolare attenzione alla corretta individuazione delle soglie applicabili.
Per viaggi di istruzione di importo contenuto (sotto i 140.000 euro), la scuola mantiene piena autonomia nella procedura di affidamento. Per importi compresi tra 140.000 e 221.000 euro (216.000 dal 2026), è necessario utilizzare gli strumenti telematici messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate, ma la scuola conserva autonomia gestionale e può curare direttamente l’esecuzione contrattuale.
Particolare attenzione va posta alla soglia che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2026: i procedimenti avviati nel nuovo anno dovranno fare riferimento al limite di 216.000 euro. Si raccomanda inoltre di verificare la natura dei servizi acquisiti, poiché i servizi sociali beneficiano della soglia più elevata di 750.000 euro.
Conclusione
Il Comunicato ANAC del 5 novembre 2025 rappresenta un importante punto di riferimento per le istituzioni scolastiche, garantendo la regolare organizzazione dei viaggi di istruzione nell’ambito del sistema di qualificazione previsto dal Codice dei Contratti Pubblici. Per approfondimenti e assistenza legale specializzata in materia di appalti pubblici, lo Studio Legale Bisconti Avvocati è a disposizione per consulenze personalizzate e supporto nel contenzioso.
