Gare: partecipanti con unico centro decisionale vanno esclusi

5 Nov. '25

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Con sentenza n. 08413 del 30 ottobre 2025, il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, ha confermato l’esclusione dalla gara di un consorzio stabile e di un’impresa consorziata che presentavano il medesimo legale rappresentante, affermando che la comunanza dell’organo di vertice costituisce elemento idoneo e sufficiente a configurare l’unicità del centro decisionale. La decisione riveste particolare interesse per consorzi stabili e imprese consorziate in quanto chiarisce che la presenza di organi comuni è sufficiente per l’esclusione, anche senza prova di effettivi coordinamenti tra le offerte.

Il caso e il contesto normativo

Il Comune di Taurasi aveva indetto una procedura negoziata per lavori di risanamento idrogeologico, invitando otto operatori tra cui un’impresa consorziata e il relativo consorzio stabile. La Commissione di gara ha rilevato che il medesimo soggetto rivestiva contemporaneamente il ruolo di legale rappresentante dell’impresa e di Presidente del Consiglio di Amministrazione del consorzio. All’esito del contraddittorio, la stazione appaltante ha disposto l’esclusione di entrambi i concorrenti ai sensi dell’art. 95, comma 1, lett. d), del d.lgs. 36/2023, ritenendo configurabile la sussistenza di rilevanti indizi dell’unicità del centro decisionale, con conseguente segnalazione all’ANAC.

La questione giuridica

Il nodo interpretativo riguardava se la partecipazione alla stessa gara di un consorzio stabile e di un’impresa consorziata – quando quest’ultima non sia stata designata dal consorzio come esecutrice dell’appalto – integri una causa di esclusione qualora i due soggetti presentino organi di vertice comuni. I ricorrenti sostenevano che il Codice dei Contratti non impedisce tale partecipazione congiunta e che l’esclusione richiederebbe la prova di un effettivo coordinamento tra le offerte. Evidenziavano inoltre che: l’offerta del consorzio era stata sottoscritta da un procuratore e non dal Presidente; l’impresa consorziata partecipava in ATI con impresa estranea al consorzio; la gara si svolgeva al massimo ribasso; sussisteva pregresso contenzioso tra i due soggetti.

La decisione del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato ha respinto gli appelli, affermando che “la comunanza dell’organo di vertice fra due imprese partecipanti alla procedura selettiva costituisce elemento che, per la sua consistenza e gravità, poteva considerarsi idoneo e sufficiente, anche di per sé solo, a denunciare l’esistenza di una relazione di fatto tra i concorrenti interessati tale da far ritenere che le rispettive offerte potessero provenire da un unico centro decisionale”.

Il Collegio ha precisato che nel percorso presuntivo previsto dall’art. 2727 cod. civ., “il fatto che occorre desumere dagli indici presuntivi è la sussistenza dell’unicità del centro decisionale cui siano riconducibili le offerte – tale da integrare ex se la fattispecie di pericolo astratto giuridicamente rilevante – non già il contenuto effettivamente coordinato di queste, né le conseguenze anticoncorrenziali concretamente derivatene”. In altri termini, non è richiesta alla stazione appaltante la prova che il collegamento abbia prodotto risultati effettivi sui contenuti delle offerte o sull’esito della gara: è sufficiente l’accertamento della situazione di potenziale condizionamento derivante dall’unicità degli organi decisionali.

La sentenza impone particolare attenzione da parte di consorzi stabili e imprese consorziate nella gestione della partecipazione alle gare pubbliche. Le imprese consorziate devono verificare preventivamente se alla medesima procedura partecipi anche il consorzio di cui fanno parte e, in caso affermativo, assicurarsi che non vi siano sovrapposizioni negli organi di vertice. Anche la semplice presenza dello stesso amministratore o presidente costituisce elemento sufficiente per l’esclusione.

Per le stazioni appaltanti, la pronuncia rafforza l’obbligo di verificare attentamente l’identità degli organi decisionali dei concorrenti, attivando il contraddittorio al rilevamento di indizi di collegamento. Non è necessario dimostrare un effettivo coordinamento delle offerte: la situazione strutturale di potenziale condizionamento integra di per sé la fattispecie escludente.

I consorzi devono adottare presidi organizzativi per evitare sovrapposizioni con le consorziate, mentre queste ultime devono valutare attentamente l’opportunità di partecipare autonomamente a gare cui partecipi il consorzio, considerando il rischio di esclusione anche in assenza di designazione come esecutrici.

Conclusione

La sentenza in commento, confermando che la comunanza dell’organo di vertice integra di per sé l’unicità del centro decisionale senza necessità di ulteriori prove, rappresenta un importante punto di riferimento per consorzi stabili, imprese consorziate e stazioni appaltanti. Per approfondimenti e assistenza legale specializzata in materia di appalti pubblici, lo Studio Legale Bisconti Avvocati è a disposizione per consulenze personalizzate e supporto nel contenzioso.

Consiglio di Stato, 30.10.2025 n. 8413

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