Con Delibera n. 406 del 15 ottobre 2025, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha ribadito la legittimità del termine perentorio per la richiesta di sopralluogo obbligatorio nelle gare d’appalto, rigettando l’istanza presentata da un operatore economico che aveva trasmesso la richiesta con tre giorni di ritardo. La decisione riveste particolare interesse per stazioni appaltanti e concorrenti in quanto chiarisce i limiti della discrezionalità amministrativa nella fissazione dei termini procedurali e conferma l’impossibilità di proroghe individuali che lederebbero il principio di par condicio.
Il caso e il contesto normativo
La controversia trae origine da una procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale per il Comune di Cervia, per un importo di oltre 830.000 euro. L’operatore economico ricorrente contestava la previsione della lex specialis che imponeva l’esclusione dalla gara in caso di mancata effettuazione del sopralluogo nei termini stabiliti. Nello specifico, l’articolo 14 del capitolato d’oneri aveva fissato il termine per la richiesta di sopralluogo alle ore 17:00 del 25 agosto 2025, mentre l’istante aveva trasmesso la propria richiesta solo il 28 agosto 2025. La questione si inserisce nel quadro dell’art. 92 del d.lgs. 36/2023, che rimette alla discrezionalità della stazione appaltante la decisione sulla necessità del sopralluogo e sui relativi termini.
La questione giuridica
Il nodo interpretativo affrontato dall’ANAC riguarda la compatibilità tra la fissazione di termini perentori per il sopralluogo e i principi di massima partecipazione e favor partecipationis che permeano il Codice degli Appalti. L’operatore economico sosteneva che il termine previsto fosse eccessivamente rigido e che avrebbe dovuto essere concessa una proroga, evidenziando anche la complessità delle modalità di svolgimento del sopralluogo. La questione assume rilevanza particolare alla luce del nuovo Codice (d.lgs. 36/2023) che, pur limitando le cause di esclusione dalle gare, non impedisce alle stazioni appaltanti di richiedere sopralluoghi quando necessari per garantire la qualità dell’offerta.
La decisione dell’Autorità
L’ANAC ha confermato la legittimità dell’operato del Comune di Cervia, affermando che “qualora la Stazione appaltante, nell’esercizio della sua discrezionalità, abbia fissato un termine entro il quale effettuare il sopralluogo e tale termine non appaia lesivo della concorrenza in quanto non manifestamente incongruo, la richiesta della visita dei luoghi tardivamente presentata dall’impresa deve ritenersi inammissibile”. L’Autorità ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il sopralluogo costituisce un “adempimento strumentale” con carattere sostanziale, necessario per consentire ai concorrenti di formulare un’offerta consapevole. Nel valutare la congruità del termine, ANAC ha rilevato che tra la pubblicazione del bando (7 luglio 2025) e il termine per la richiesta di sopralluogo (25 agosto 2025) erano decorsi 49 giorni, mentre la scadenza delle offerte era fissata al 12 settembre 2025, lasciando 17 giorni tra sopralluogo e presentazione. Tale tempistica è stata ritenuta adeguata e non lesiva della concorrenza.
Implicazioni operative
La delibera fornisce indicazioni chiare per gli operatori del settore. Le stazioni appaltanti possono legittimamente fissare termini perentori per la richiesta di sopralluogo quando ciò risponda a obiettive esigenze organizzative: gestione del personale, distribuzione delle visite per garantire l’anonimato dei partecipanti, coordinamento con i termini per chiarimenti. I concorrenti devono attenersi scrupolosamente ai termini indicati nella lex specialis, in applicazione del principio di autoresponsabilità. Non sono ammesse proroghe individuali che, nel rispetto del favor partecipationis, dovrebbero essere estese a tutti i concorrenti con evidenti ricadute sulla tempistica della procedura. La soglia di 17 giorni tra termine per richiesta di sopralluogo e scadenza offerte rappresenta un parametro di riferimento per valutare la congruità temporale.
Conclusione
La Delibera ANAC n. 406/2025 conferma che la fissazione di termini perentori per il sopralluogo rientra nella discrezionalità tecnica della stazione appaltante e rappresenta un importante punto di riferimento per stazioni appaltanti, operatori economici e RUP. Per approfondimenti e assistenza legale specializzata in materia di appalti pubblici, lo Studio Legale Bisconti Avvocati è a disposizione per consulenze personalizzate e supporto nel contenzioso.
