Il procedimento di verifica dell’anomalia non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell’offerta economica, mirando piuttosto ad accertare se in concreto l’offerta, nel suo complesso, sia attendibile e affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto; pertanto, la valutazione di congruità deve essere globale e sintetica, senza concentrarsi esclusivamente ed in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo.
L’esito della gara può infatti essere travolto solo quando il giudizio negativo sul piano dell’attendibilità riguardi voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l’intera operazione economicamente non plausibile e caratterizzata da indici strutturali inidonei a garantire la regolare esecuzione del contratto volta al perseguimento dell’interesse pubblico.
La valutazione di congruità costituisce espressione di un tipico potere tecnico-discrezionale insindacabile in sede giurisdizionale, salvo che la manifesta e macroscopica erroneità od irragionevolezza dell’operato renda palese l’inattendibilità complessiva dell’offerta.
La stazione appaltante non è poi tenuta a chiedere chiarimenti su tutti gli elementi dell’offerta e su tutti i costi, anche marginali, ma può legittimamente limitarsi alla richiesta di giustificativi con riferimento alle voci di costo più rilevanti, in grado di incidere sulla complessiva attendibilità dell’offerta sì da renderla non remunerativa e inidonea ad assicurare il corretto svolgimento del servizio.
È ammissibile in termini generali una modifica delle giustificazioni delle singole voci di costo non solo in correlazione a sopravvenienze di fatto o di diritto, ma anche al fine di porre rimedio ad originari e comprovati errori di calcolo, sempre che resti ferma l’entità iniziale dell’offerta economica, nel rispetto del principio dell’immodificabilità che presiede alla logica della par condicio tra i competitori.
Nel perseguimento dell’obiettivo di interesse generale consistente nel miglioramento delle condizioni lavorative il codice dei contratti pubblici del 2016 esige innanzitutto una coerenza della contrattazione collettiva applicata dall’operatore economico con l’oggetto del contratto e pone inoltre come limiti insuperabili i “trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge” (art. 97, comma 6).
Al riguardo è, infatti, utile osservare che i minimi salariali inderogabili stabiliti dal contratto collettivo sono espressi su base mensile e non già su base oraria, il che è stato già ritenuto dirimente dal Consiglio di Stato giacché la notoria inderogabilità in peius dei trattamenti fissati dalla contrattazione collettiva opera rispetto a tali valori mensili e non può trovare adesione la rielaborazione di tali valori su base oraria.
Nel caso in esame non è stata adeguatamente considerata la facoltà, esercitata dall’appellante ed ammissibile secondo quanto previsto dal CCNL di riferimento, di richiamare la nozione di lavoro discontinuo, commisurato su 45 anziché 40 ore settimanali, senza incidere sulla paga mensile.
