Gli incentivi al RUP tra appalti e concessioni

26 Giu. '24

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La disciplina relativa agli incentivi per le funzioni tecniche è stata introdotta dall’art 18 della legge 109/1994. La suddetta norma aveva previsto che una somma calcolata in percentuale sull’importo posto a base di gara di un’opera o di un lavoro fosse ripartita, con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e recepiti in un regolamento adottato dall’amministrazione, tra le figure professionali interne all’amministrazione aggiudicatrice partecipanti alle attività tecniche.

Il d.lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (abrogato con d.lgs. 50/2016), all’art. 92 (Corrispettivi e incentivi per la progettazione) comma 5 ha innovato la previgente normativa, portando il limite delle risorse destinabili all’incentivo al 2% dell’importo a base di gara.

La successiva L. 114/2014, di conversione del d.l. 90/2014, ha abrogato il comma 5 dell’art. 92 d.lgs 163/2006 e ha introdotto il comma 7-bis dell’art. 93, d.lgs 163/2006, con cui ha istituito il “fondo per la progettazione e l’innovazione”, a cui destinare, da parte delle amministrazioni, risorse finanziarie in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara di un’opera o di un lavoro, a valere sugli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori.

Il d.lgs. 50/2016 (abrogato dal d.lgs 36/2023) ha ridisciplinato l’istituto degli incentivi all’art. 113 (“incentivi per funzioni tecniche”), consentendo alle amministrazioni aggiudicatrici di retribuire le funzioni tecniche, sempre previa adozione di un Regolamento interno e la stipula di un accordo di contrattazione decentrata, disponendo che i relativi oneri fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

L’art. 113 è poi stato modificato dall’art. 76 d.lgs. n. 56/2017, che modificando il comma 2  ha esteso lo stanziamento degli incentivi anche agli appalti di servizi e forniture.

Da ultimo, la disciplina degli incentivi è stata riformulata dal nuovo codice dei contratti pubblici, d.lgs. 36/2023 (art. 45 e allegato I.10). In particolare, l’art. 45 dispone che “1. Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell’allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. […]”, evidenziandosi l’ampliamento, rispetto al passato, delle funzioni tecniche “incentivabili”, estese dalla norma anche a quelle inerenti procedure diverse dagli appalti, come concessioni e affidamenti diretti.

Occorre a tal proposito rilevare che la normativa nel tempo succedutasi relativamente agli incentivi erogabili per le funzioni tecniche – fino alle innovazioni da ultimo introdotte dall’art. 45 del d.lgs. 36/2023 – ha avuto ad oggetto quelle funzioni tecniche svolte dal personale dell’amministrazione che partecipa al procedimento di realizzazione di opere pubbliche affidate tramite procedure di appalto.

Come è dato evincere dalla disamina dell’evoluzione normativa in materia di incentivi tecnici, solo con il recente d.lgs 36/2023 è stata prevista l’erogazione di incentivi ai dipendenti con riferimento alle “procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture”, come previsto dall’art. 45 “incentivi alle funzioni tecniche”, ampliandosi il campo prima limitato alle sole procedure di affidamento di appalti.

La giurisprudenza contabile formatasi prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 36/2023, con argomentazione che sono estensibili alla disciplina degli incentivi tecnici posta già dall’art. 18 L. 190/1994, ha quindi escluso che detti incentivi possano essere corrisposti con riferimento alle funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell’amministrazione impegnati in lavori pubblici affidati tramite procedure diverse dall’appalto, come concessioni e forme di partenariato pubblico-privato.

Tribunale di Catania, 25.03.2024 n. 1628

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