Il fatto e il contesto normativo
La controversia riguarda l’aggiudicazione di un appalto di lavori per il Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino, disposta a seguito di sorteggio tra due offerte risultate a parità di ribasso massimo. Il ricorrente ha contestato la mancata applicazione dell’art. 77 del R.D. 827/1924 (regolamento di contabilità generale dello Stato), norma che imponeva alla stazione appaltante di esperire un tentativo di miglioramento tra i concorrenti a pari merito prima di ricorrere al sorteggio. Ha censurato inoltre presunte irregolarità nello svolgimento del sorteggio e la nomina anticipata del seggio di gara.
Il punto di diritto è se, dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 36/2023, l’art. 77 R.D. 827/1924 conservi efficacia come norma di eterointegrazione della lex specialis silente, oppure se il nuovo Codice abbia introdotto una disciplina autosufficiente sul superamento della parità tra offerte. Rileva, in proposito, la natura giuridica dell’Allegato II.2, che regola il meccanismo di rottura del pareggio con sorteggio diretto per le gare a minor prezzo.
La decisione del giudice
Il TAR ha escluso che l’art. 77 R.D. 827/1924 sia tuttora applicabile alle procedure sottosoglia a minor prezzo rette dal nuovo Codice. Il Collegio ha qualificato l’Allegato II.2 come atto di rango normativo primario, e non meramente regolamentare, in quanto approvato contestualmente al d.lgs. 36/2023 come corpus normativo unitario e “autoesecutivo” — richiamando sul punto Cons. Stato n. 10297/2025. Ne discende l’applicazione del criterio di specialità: la disciplina codicistica, più recente e specifica, prevale su quella generale del regolamento di contabilità dello Stato, senza che sia necessario ricorrere al meccanismo di eterointegrazione ex art. 1339 c.c., già superato dalla previsione espressa del sorteggio diretto. Gli altri motivi di ricorso — irregolarità nello svolgimento delle operazioni di sorteggio e nomina anticipata del seggio ex art. 93 d.lgs. 36/2023 — sono stati dichiarati inammissibili per genericità, non avendo la ricorrente allegato alcun concreto pregiudizio derivato da tali circostanze sull’attività valutativa della commissione.
Implicazioni operative
Per le stazioni appaltanti, la pronuncia chiarisce che, nelle gare sottosoglia a minor prezzo bandite sotto il nuovo Codice, non è più necessario prevedere né attivare un sub-procedimento di rilancio competitivo in caso di parità tra le migliori offerte: il sorteggio diretto, se disciplinato dalla lex specialis in conformità all’Allegato II.2, è pienamente legittimo senza ulteriori adempimenti. Per gli operatori economici che intendano contestare le modalità di svolgimento di un sorteggio, la sentenza ricorda che non basta lamentare irregolarità procedurali generiche: occorre allegare e provare in che modo esse abbiano concretamente inciso sull’esito della valutazione, pena l’inammissibilità del motivo.
Orientamenti futuri
Il richiamo a Cons. Stato n. 10297/2025 sulla natura primaria degli allegati del Codice consolida un orientamento destinato a estendersi ad altre disposizioni contenute nei medesimi allegati tecnici, con possibili ricadute sul rapporto tra Codice dei contratti e normativa di contabilità generale in altri ambiti applicativi.
