Principio di rotazione ed affidamenti consecutivi

26 Mar. '24

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L’art. 49 del Codice pone il divieto di affidamento della successiva commessa “rientrate nella medesima categoria di opere”, senza alcun riferimento alle classifiche e ai sottostanti importi, e anche questa previsione riproduce quanto era già indicato al paragrafo 3.6 delle Linee Guida ANAC, n. 4. costantemente interpretato dalla giurisprudenza come regola operante sia in caso di identità, sia in caso di analogia della commessa precedente, con la sola esclusione di lavori oggettivamente diversi.

Inoltre, il comma 3° dell’art. 49 del Codice attribuisce alla stazione appaltante la facoltà di ripartire gli affidamenti in fasce che – ove previamente esercitata – comporta il divieto solo per le medesime fasce; la norma, infatti, va letta unitamente all’allegato II.1 al Codice, all’art. 1, c. 3, lett. a) e b), che – regolamentando la conduzione delle indagini di mercato – stabilisce che “Le stazioni appaltanti possono dotarsi, nel rispetto del proprio ordinamento, di un regolamento in cui sono disciplinate: a) le modalità di conduzione delle indagini di mercato, eventualmente distinte per fasce di importo, anche in considerazione della necessità di applicare il principio di rotazione degli affidamenti; b) le modalità di costituzione e revisione dell’elenco, distinti per categoria e fascia di importo”.

I “due consecutivi affidamenti” fanno riferimento a quello da aggiudicare e a quello immediatamente precedente con la conseguenza che la disposizione vieta il secondo consecutivo affidamento (avente ad oggetto la stessa categoria di opere) e non  il terzo affidamento da parte dell’operatore già affidatario di due consecutivi affidamenti.

TAR Sicilia, Catania, 19.03.2024 n. 1099

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