Interdittiva antimafia e verifica dell’attualità del rischio di infiltrazione

12 Apr. '24

L’informativa antimafia ha una validità limitata di dodici mesi, cosicché alla scadenza del termine occorre procedere alla verifica della persistenza o meno delle circostanze poste a fondamento dell’interdittiva, con l’effetto, in caso di conclusione positiva, del recupero dell’impresa al mercato. Va sottolineata al riguardo la necessità di un’applicazione puntuale e sostanziale della norma, per scongiurare il rischio della persistenza di una misura non più giustificata e quindi di un danno realmente irreversibile.

Gli elementi indiziari devono essere esaminati con prudenza nell’ottica di assicurare un giudizio costantemente aderente alle esigenze di prevenzione suscettibili di evolvere nel tempo in ragione dell’adozione di misure di self cleaning della compagine imprenditoriale – sia nell’assetto di governance, sia nella composizione della forza lavoro o del portafoglio di commesse e/o fornitori -, della definizione in sede giudiziale della responsabilità penale dei soggetti coinvolti, dell’adozione di modelli di organizzazione e gestione orientati ad eliminare il rischio di interferenze gestorie.

L’autorità amministrativa non può prescindere da questo rigoroso onere di aggiornamento del giudizio prognostico sulla permeabilità mafiosa dell’azienda. Diversamente, l’informativa antimafia diverrebbe istituto del sospetto non scalfibile in alcun modo dall’evoluzione delle situazioni fattuali e dagli sforzi eventualmente profusi dall’operatore economico per una sostanziale bonifica dal rischio infiltrativo.

Consiglio di Stato, 04.04.2024 n. 3096

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