Parere N. 4141 del 02/03/2026
| Oggetto: | Dissenso RUP agli esiti della verifica del progetto |
| Quesito: |
Si chiede a questo Supporto quale sia la prassi da seguire ai sensi del d.lgs. 36/2023, nel caso in cui il RUP esprima dissenso rispetto agli esiti delle verifiche del progetto. Lo scrivente ritiene che, al momento all’atto della validazione, il RUP debba motivare il proprio dissenso. Il Supporto è d’accordo con questa interpretazione? |
| Risposta aggiornata |
In tema di validazione del progetto, di cui all’art. 42, comma 4, del Codice dei contratti pubblici, si osserva che essa è l’atto formale sottoscritto dal responsabile del relativo procedimento “che riporta gli esiti della verifica” facendo preciso riferimento al “rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica e alle eventuali controdeduzioni del progettista”. Viene disciplinata tanto la competenza all’adozione dell’atto quanto il contenuto proprio dello stesso. Orbene, il previgente art. 55, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010 dispone(va) che in “caso di dissenso del responsabile del procedimento rispetto agli esiti delle verifiche effettuate, l’atto formale di validazione o mancata validazione del progetto deve contenere, oltre a quanto previsto al comma 1, specifiche motivazioni. In merito la stazione appaltante assume le necessarie decisioni secondo quanto previsto nel proprio ordinamento”. La riportata disciplina non è stata trasfusa nel testo dell’art. 42 né nel corpo dell’allegato I.7 al Codice. Tuttavia, la lettura sistematica dell’art. 42, comma 4, dell’art. 12, comma 1, lett. a),del Codice e dell’art. 3 della legge n. 241/1990, in ossequio alle ragioni di semplificazione e razionalizzazione che hanno ispirato la redazione del Codice a vantaggio della discrezionalità amministrativa, consente al responsabile del relativo procedimento di dissentire rispetto agli esiti delle verifiche svolte dal soggetto preposto alla verifica della progettazione, riportando nel provvedimento di mancata validazione il medesimo “preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica e alle eventuali controdeduzioni del progettista” – richiesto dall’art. 42, comma 4, citato per la validazione – e dando adeguatamente conto dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche poste a base della decisione. La lettura sistematica sopra spiegata trae conforto dall’art. 6, comma 2, lett. e), dell’allegato I.2 al Codice, ove si prevede che “In caso di dissenso sugli esiti della verifica, il RUP fornisce adeguata motivazione”. |
Parere N. 4144 del 02/03/2026
| Oggetto: | Qualificazione operatori economici per categorie scorporate di importo inferiore a € 150.000,00 |
| Quesito: |
Premesso che è stato acclarato che le categorie di opere di cui alla Tabella A dell’Allegato II.12 del Codice sono da ritenersi tutte a qualificazione obbligatoria, visto l’art. 100 comma 4 del Codice dei Contratti, visto l’Allegato II.12 del Codice ed in particolare l’art. 1 comma 1 e l’art. 28, considerato che dal tenore letterale delle disposizioni sopra citate pare che la discriminante per la definizione dell’obbligo di qualificazione mediante attestazione SOA sia riferita all’importo totale dell’appalto (il riferimento è sempre all’appalto e non ai lavori all’interno dell’appalto), considerato che la Stazione appaltante può, motivandolo all’interno del progetto, classificare le categorie scorporate “SIOS”, visti altresì gli artt. 3 e 4 del Codice, si chiede se, nel caso di affidamento di opera pubblica di importo superiore a € 150.000 e quindi in un ambito in cui è richiesta la qualificazione SOA ex art. 100 comma 4, l’eventuale categoria scorporata di importo inferiore a € 150.000 necessità in linea generale di qualificazione SOA ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento oppure se il possesso del requisito speciale è dimostrabile anche con le modalità di cui all’art. 28 dell’Allegato II.12. |
| Risposta aggiornata |
Riguardo al caso prospettato, relativo ad un appalto di lavori pubblici di importo complessivamente superiore a € 150.000, per le lavorazioni scorporate di importo inferiore alla suddetta soglia (150.000 euro) ai fini della qualificazione il possesso dei requisiti richiesti può essere dimostrato con la qualificazione semplificata di cui all’art. 28 Allegato II.12) del D.Lgs. n. 36/2023. In tal senso anche la recente sentenza del TAR Lazio – Sezione Quinta ter del 5 maggio 2025 n. 8585 ha confermato l’applicabilità della qualificazione semplificata di cui all’art. 28 dell’Allegato II.12 per le lavorazioni scorporabili di importo inferiore a € 150.000 anche nell’ambito di appalti più ampi in cui la categoria prevalente sia, invece, superiore a tale importo e, quindi, assoggettata all’obbligatoria qualificazione SOA. Tale affermazione si inserisce in un filone giurisprudenziale costante che si pone in una logica di favor partecipationis e con il principio dell’accesso al mercato espresso all’art. 3 del d. lgs. 36/2023. |
Parere N. 4145 del 02/03/2026
| Oggetto: | Chiarimento sull’art.26 del del decreto aiuti – termine presentazione offerte 31/12/2021 |
| Quesito: |
Si chiede un chiarimento su significato della locuzione “termine finale di presentazione dell’offerta entro il 31 dicembre 2021” contenuta nell’art. 26 del Decreto aiuti. In particolare, si chiede di capire quale data debba essere considerata “termine finale di presentazione” ai fini dell’applicazione della compensazione dell’80 % o del 90 %: 1. La data di scadenza della gara indicata nel regolamento di gara, cioè il termine perentorio per la firma digitale e la marcatura temporale dei documenti (es. 30/08/2021) oppure 2. La data successiva fissata per il caricamento dell’offerta economica successivamente comunicata durante le fasi di gara dalla stazione appaltante già nel 2022, ossia ad esempio il 17/03/2022. |
| Risposta aggiornata |
Ai fini dell’applicazione del meccanismo di adeguamento dei prezzi (all’epoca 80\% o 90\% dei maggiori costi sostenuti), il termine da considerare è quello indicato al punto 1.L’orientamento di questo servizio e della giurisprudenza amministrativa concorda sul fatto che il termine di cui all’Art. 26 è quello originariamente fissato negli atti di gara per la ricezione delle buste telematiche. Per determinare l’applicazione dell’Art. 26 del Decreto Aiuti (e successive modifiche) si deve fare riferimento alla data di scadenza per la ricezione delle offerte stabilita negli atti di gara (bando o lettera di invito). |
