Oscuramento offerta: il segreto generico non basta

9 Mar. '26

Con sentenza n. 22 del 10 febbraio 2026, il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento ha accolto il ricorso proposto ai sensi dell’art. 36, comma 7, del d.lgs. 36/2023 dalla seconda graduata in una procedura per l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale. Il giudice ha ordinato l’ostensione di parte della documentazione di gara dell’aggiudicataria, ritenendo che le dichiarazioni di riservatezza a fondamento dell’oscuramento fossero prive della necessaria specificità. La decisione affronta anche il tema, ancora poco esplorato, dell’ammissibilità del ricorso incidentale nel rito superaccelerato.

Il caso: concessione gas a Trento con scarto minimo

La Provincia Autonoma di Trento aveva bandito una procedura aperta per la concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell’ambito unico provinciale. Alla gara avevano partecipato due operatori. L’aggiudicazione era stata disposta con uno scarto di soli 0,273 punti (91,249 contro 90,976). Con la comunicazione di aggiudicazione, la stazione appaltante aveva dato atto delle decisioni sulle richieste di oscuramento presentate dall’aggiudicataria, consegnando alla seconda graduata un hard disk con l’offerta pressoché integralmente protetta da password. La ricorrente aveva quindi impugnato tali determinazioni nel termine di dieci giorni previsto dall’art. 36, comma 4, del d.lgs. 36/2023, contestando la genericità delle dichiarazioni di riservatezza e il difetto di motivazione della stazione appaltante.

Quali obblighi di motivazione per l’oscuramento?

Il TRGA di Trento richiama il quadro normativo degli artt. 35, comma 4, lettera a), e 36 del d.lgs. 36/2023, che consente l’esclusione dall’accesso per le informazioni che costituiscano segreti tecnici o commerciali secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente. La sentenza si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato, confermato dal Consiglio di Stato e dalla Corte di Giustizia UE: l’affermazione generica che determinati documenti attengano al proprio know-how non basta. Occorre che l’operatore individui in modo specifico le informazioni suscettibili di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale, e che presentino effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva.

La decisione: oscuramento illegittimo su più documenti

Il Collegio ha riscontrato un duplice vizio. Da un lato, l’aggiudicataria si era limitata ad affermazioni generiche riferite all’organizzazione aziendale, alla struttura gerarchica e al know-how, senza indicare quali informazioni specifiche fossero meritevoli di tutela. Dall’altro, la stazione appaltante non aveva svolto un’autonoma valutazione sulle istanze di oscuramento, aderendo alle motivazioni dell’offerente senza il bilanciamento richiesto dalla giurisprudenza. Il TRGA ha quindi ordinato l’ostensione della Nota illustrativa al Piano industriale (paragrafi 2.4, 2.5 e 2.6, relativi a certificati bianchi, costi del personale e scenari energetici), del documento sui risultati dell’analisi costi-benefici e della documentazione giustificativa presentata nel sub-procedimento di verifica dell’anomalia. Il giudice ha tuttavia precisato che restano legittimamente oscurabili le denominazioni delle società con cui l’aggiudicataria abbia stipulato accordi commerciali riservati e i dati specifici su partnership e collaborazioni.

Ricorso incidentale nel rito superaccelerato: seri dubbi di ammissibilità

Un profilo di particolare interesse riguarda il ricorso incidentale proposto dall’aggiudicataria. Il TRGA ha espresso seri dubbi sulla compatibilità di tale istituto con il rito superaccelerato disciplinato dall’art. 36. Le ragioni sono tre. L’art. 36 configura un rito a carattere eccezionale, con cadenze temporali estremamente ristrette (dieci giorni per l’impugnazione, fissazione d’ufficio, decisione con sentenza semplificata), nel quale ciascun concorrente ha l’onere di reagire autonomamente. L’art. 120, comma 2, c.p.a. prevede espressamente il ricorso incidentale nel rito appalti ordinario, rinviando all’art. 42; l’art. 36 non contiene alcun analogo richiamo. L’aggiudicataria, del resto, aveva già proposto un autonomo ricorso (R.G. 11/2026) avverso le determinazioni di oscuramento sull’offerta della ricorrente. Il ricorso incidentale è stato in ogni caso ritenuto anche infondato nel merito, perché privo di specifiche censure sulla motivazione dell’oscuramento.

Indicazioni operative per stazioni appaltanti e operatori

La sentenza rafforza un principio ormai chiaro: nel sistema del nuovo Codice, l’offerta dell’aggiudicatario diventa di interesse pubblico e la regola è la massima ostensibilità. Per le stazioni appaltanti, il messaggio è netto: non basta recepire le istanze di riservatezza degli offerenti. Serve una valutazione autonoma, documentata, che identifichi con precisione le informazioni coperte da segreto e ne bilanci la tutela con le esigenze di difesa dei concorrenti. Per gli operatori economici che intendano ottenere l’oscuramento, le dichiarazioni devono essere specifiche: occorre indicare quali dati concreti siano suscettibili di sfruttamento economico da parte dei concorrenti, senza limitarsi a formule generiche sul know-how aziendale. Merita attenzione anche il tema del ricorso incidentale: il rito superaccelerato dell’art. 36 sembra imporre a ciascun concorrente di far valere le proprie ragioni con gravame autonomo.

TRGA, Trento, 10.02.2026 n. 22

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