Identificazione del CCNL negli atti di gara: le indicazioni ANAC

13 Mar. '26

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Con il Comunicato del Presidente n. 2 del 10 febbraio 2026, l’ANAC ha fornito indicazioni operative alle stazioni appaltanti in merito alla corretta individuazione del contratto collettivo nazionale di lavoro da indicare negli atti di gara. Il documento fa seguito alle numerose segnalazioni pervenute all’Autorità e si inserisce nel quadro normativo ridefinito dal decreto correttivo (d.lgs. n. 209 del 31 dicembre 2024), che ha introdotto l’allegato 1.01 al Codice dei contratti pubblici.

Perché il comunicato e quali sono i destinatari

Il comunicato risponde a una esigenza concreta: le stazioni appaltanti continuano a riscontrare difficoltà nell’identificare correttamente il CCNL da indicare nei documenti di gara, in particolare dopo le modifiche introdotte dal decreto correttivo. L’ANAC interviene in attesa di ulteriori chiarimenti che potranno derivare dalla revisione della relazione al bando tipo e da altri atti interpretativi sull’equivalenza contrattuale.

Il documento è rivolto a tutte le stazioni appaltanti e agli enti concedenti tenuti, ai sensi dell’art. 11, comma 2, del d.lgs. 36/2023, a indicare nei documenti di gara iniziali e nella decisione di contrarre il CCNL applicabile al personale impiegato nell’appalto o nella concessione. L’obbligo non vale, di regola, per i contratti di servizi aventi natura intellettuale e per le forniture senza posa in opera.

Il quadro normativo dopo il decreto correttivo

L’art. 11, comma 1, del d.lgs. 36/2023 fissa i requisiti del CCNL da applicare: deve essere in vigore per il settore e la zona di esecuzione delle prestazioni, stipulato dalle associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e strettamente connesso all’attività oggetto dell’appalto, anche in maniera prevalente.

Il decreto correttivo ha aggiunto il comma 2-bis, che estende l’obbligo di indicazione del CCNL anche alle prestazioni scorporabili, secondarie, accessorie o sussidiarie — diverse da quelle prevalenti — quando queste si riferiscano, per una quota pari o superiore al 30 per cento, alla medesima categoria omogenea di attività. I criteri operativi sono disciplinati dall’allegato 1.01, introdotto dallo stesso decreto correttivo.

Come individuare il CCNL: il percorso operativo in tre passi

Il comunicato delinea un procedimento articolato, che le stazioni appaltanti sono tenute a seguire secondo l’art. 2 dell’allegato 1.01.

Primo passo — stretta connessione con l’oggetto dell’appalto. La stazione appaltante identifica il settore di riferimento tramite il codice ATECO (classificazione ISTAT) e lo raffronta con il codice CPV indicato nel bando, avvalendosi della tabella D dell’allegato II.2bis al Codice, che fornisce la correlazione tra i due sistemi. Alcune piattaforme di approvvigionamento digitale mettono già a disposizione funzioni di associazione automatica tra CPV e ATECO. Per l’individuazione del CPV, restano valide le indicazioni del Comunicato del Presidente del 9 maggio 2023.

Secondo passo — verifica tramite l’Archivio CNEL. Una volta individuato il codice ATECO, la stazione appaltante consulta l’Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro presso il CNEL, accedendo alla sezione “Contratti collettivi del settore privato” e alla cartella “Contratti nazionali di settore vigenti o ultrattivi”. La cartella Excel disponibile riporta i CCNL classificati per sottosettori e per codici ATECO 2025 fino alla sesta cifra. Nelle more della riorganizzazione dell’Archivio — avviata con delibera CNEL dell’11 settembre 2025 — rimane utilizzabile la classificazione attuale.

Terzo passo — criterio della maggiore rappresentatività comparativa. Tra i CCNL individuati come connessi all’oggetto dell’appalto, la stazione appaltante seleziona quelli stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, facendo riferimento alle tabelle del costo medio del lavoro adottate dal Ministero del lavoro ai sensi dell’art. 41, comma 13, del Codice e consultabili sul sito istituzionale del dicastero. Se per il settore in questione non esistono tali tabelle, la stazione appaltante può richiedere al Ministero del lavoro una specifica indicazione.

Equivalenza contrattuale e regola speciale per l’edilizia

Quando un operatore economico applica un CCNL diverso da quello indicato negli atti di gara, trovano applicazione le disposizioni sull’equivalenza delle tutele normative ed economiche di cui all’art. 11, comma 3, del d.lgs. 36/2023 e all’art. 4 dell’allegato 1.01. Le linee guida attuative sono in corso di adozione da parte del Ministero del lavoro, di concerto con il MIT.

L’art. 3 dell’allegato 1.01 introduce una presunzione di equivalenza per i CCNL sottoscritti dalle medesime organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative con organizzazioni datoriali diverse, purché attinenti al medesimo sottosettore e corrispondenti alla dimensione o natura giuridica dell’impresa.

Per il settore edile — appalti aventi ad oggetto le attività di cui all’Allegato X del d.lgs. n. 81/2008 — il legislatore ha individuato direttamente i CCNL da ritenersi equivalenti: si tratta dei contratti classificati con codice unico alfanumerico CNEL/INPS F012, F015 e F018, che si differenziano solo in ragione della dimensione o tipologia di impresa (industria, piccola impresa, impresa artigiana, impresa cooperativa).

Indicazioni operative per le stazioni appaltanti

Nella pratica, ogni ufficio gare dovrebbe strutturare una procedura interna che preveda: la sistematica rilevazione del codice ATECO dell’attività oggetto dell’appalto prima della redazione dei documenti di gara; la consultazione della tabella D dell’allegato II.2bis per il raffronto con il CPV; la verifica della cartella CNEL per l’identificazione del CCNL pertinente; e infine il riscontro sulle tabelle ministeriali del costo del lavoro per la selezione del contratto più rappresentativo. Per le prestazioni secondarie che superino la soglia del 30 per cento, il medesimo percorso va ripetuto separatamente.

Il comunicato ANAC n. 2 del 10 febbraio 2026 offre un utile strumento di orientamento per le stazioni appaltanti impegnate nell’applicazione delle regole sul CCNL negli atti di gara. Per supporto nell’interpretazione delle disposizioni dell’allegato 1.01 e nella predisposizione dei documenti di gara conformi al d.lgs. 36/2023, lo Studio Legale Bisconti Avvocati è a disposizione per consulenze specializzate.

ANAC – Comunicato del Presidente n. 2 del 10 Febbraio 2026

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