Il TAR Basilicata, con la sentenza n. 19/2025, ha respinto il ricorso avverso il diniego parziale di accesso civico generalizzato all’offerta tecnica presentata dall’aggiudicatario di una gara per la gestione di un CPR.
Il principio di diritto affermato è che l’accesso civico generalizzato, di cui all’art. 5 comma 2 del D.Lgs. 33/2013, soggiace ai limiti previsti dall’art. 5-bis dello stesso decreto. In particolare, il comma 2 lett. c) consente di negare l’accesso se necessario per evitare un pregiudizio agli interessi economici e commerciali, compresi segreti commerciali, proprietà intellettuale e know-how.
Nel caso di specie, di fronte all’opposizione del controinteressato, la Prefettura aveva consentito l’accesso al contratto ma non all’offerta tecnica, ritenendola coperta da segreti tecnici e commerciali ai sensi dell’art. 35 comma 4 lett. a) del D.Lgs. 36/2023 (nuovo codice appalti).
Il TAR ha ritenuto legittima la scelta, osservando che in presenza di rilevanti controinteressi, il bilanciamento tra trasparenza e riservatezza deve propendere per la massima tutela di quest’ultima. L’offerta tecnica, espressiva del know-how aziendale, merita quindi protezione.