Limiti della clausola sociale e legittimazione passiva dell’ATI

2 Set. '25

Una lavoratrice impiegata amministrativa (livello 3A) è stata alle dipendenze della società privata che gestiva il servizio di raccolta rifiuti urbani per il Comune di San Ferdinando di Puglia. Il rapporto di lavoro con tale società è proseguito fino al marzo 2022, quando una nuova gara europea ha determinato il cambio di gestione del servizio.

L’appalto è stato aggiudicato a un’ATI composta da due società. La documentazione di gara prevedeva espressamente l’applicazione della clausola sociale ex art. 6 CCNL FISE Assoambiente e art. 50 D.Lgs. 50/2016, che garantisce il riassorbimento del personale già impiegato dal gestore uscente. Nonostante tale previsione, l’ATI aggiudicataria ha rifiutato di assumere la lavoratrice, sostenendo che il profilo amministrativo non era contemplato nel progetto tecnico approvato, che prevedeva solo personale operativo per quel cantiere.

La società uscente ha quindi risolto il rapporto di lavoro per cessazione dell’appalto. Di fronte al mancato riassorbimento, la lavoratrice ha citato in giudizio l’ATI per ottenere l’assunzione e il risarcimento del danno.

I presupposti: natura giuridica dell’ATI e individuazione del convenuto

La questione processuale preliminare si è rivelata decisiva. Le società appellanti hanno contestato l’ammissibilità stessa della domanda, evidenziando un vizio strutturale nella vocatio in ius: la ricorrente aveva citato in giudizio l'”ATI costituita da” due società, anziché le singole imprese individualmente considerate.

La Corte d’Appello ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l’associazione temporanea d’imprese costituisce un contratto innominato con effetti obbligatori esclusivamente inter partes, privo di soggettività giuridica autonoma. Come precisato da Cassazione n. 10983/2020, il raggruppamento temporaneo non crea un nuovo centro di imputazione giuridica: i singoli partecipanti mantengono piena autonomia negoziale, economica e patrimoniale.

Il mandato collettivo conferito all’impresa capogruppo opera unicamente nei rapporti con la stazione appaltante, per gli atti dipendenti dall’appalto, senza estendersi ai rapporti con terzi estranei a quel vincolo contrattuale. La configurazione come ATI spiega efficacia solo nel rapporto interno tra committente pubblico e operatori economici raggruppati, non dissolve le singole soggettività in una persona giuridica distinta.

Nel merito, la clausola sociale rappresentava il cuore della controversia. Il primo giudice aveva ritenuto violato l’obbligo di riassorbimento del personale, valorizzando l’offerta tecnica che contemplava 24 unità per San Ferdinando, di cui 5 al livello 3A. Tuttavia, le appellanti avevano dimostrato che il progetto esecutivo prevedeva accentramento amministrativo presso Margherita di Savoia, con organico esclusivamente operativo negli altri comuni, in conformità al piano industriale approvato.

La questione rilevava anche profili di responsabilità solidale: secondo Cassazione n. 24063/2015, l’interpretazione estensiva del concetto di “fornitori” ex art. 13 L. 109/94 può fondare responsabilità solidale dell’ATI verso dipendenti, quale protezione rafforzata dell’attività lavorativa nell’esecuzione di opere pubbliche. Tuttavia, tale responsabilità presuppone la corretta individuazione processuale dei soggetti passivamente legittimati.

La pronuncia: inammissibilità per errata individuazione del convenuto

La Corte ha accolto gli appelli, riformando integralmente la sentenza di primo grado e dichiarando inammissibile la domanda. Il giudice d’appello ha censurato l’assunto del Tribunale secondo cui la costituzione in giudizio di entrambe le società sanasse il vizio di vocatio in ius.

La ratio decidendi si fonda sulla distinzione tra efficacia sanante della costituzione e corretta individuazione del soggetto verso cui sono rivolte le pretese giudiziali. Non sussiste l’entità datoriale evocata dalla ricorrente: l’ATI non può essere destinataria di provvedimenti di condanna, mancando di personalità giuridica e patrimonio proprio. Le domande di “ordinare all’ATI di assumere” e “condannare l’ATI al pagamento” risultano strutturalmente ineseguibili, riferendosi a soggetto giuridicamente inesistente.

La Corte ha richiamato Cassazione n. 27937/2024, che distingue nettamente il raggruppamento temporaneo dal consorzio con attività esterna ex art. 2602 c.c., sottolineando come l’ATI mantenga natura di aggregazione occasionale retta da mandato collettivo speciale, senza creare organizzazione comune. Le spese sono state compensate per la complessità interpretativa delle questioni trattate.

Corte d’Appello di Bari, 15 luglio 20225 n. 741

Potrebbe interessarti anche