I limiti alla discrezionalità tecnica

29 Ago. '25

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La delibera ANAC n. 267 del 2 luglio 2025 affronta una questione ricorrente negli appalti pubblici: fino a dove si estende la discrezionalità tecnica della stazione appaltante nella definizione dei criteri di aggiudicazione? Il caso trae origine da un’istanza di parere precontenzioso presentata da un operatore specializzato in dispositivi medici per diabetologia, avverso il bando indetto dalla Regione Lazio per la fornitura di strisce reattive e aghi penna per insulina, destinati alle Aziende sanitarie di Lazio e Umbria, per un importo complessivo di oltre 112 milioni di euro. L’impresa contestava molteplici profili della lex specialis: dall’asserita indeterminatezza dell’oggetto al disallineamento con i codici CPV, fino alla presunta illogicità di specifici criteri premiali, in particolare quello che attribuiva punteggio alla “numerosità delle sfaccettature dell’ago penna superiori a 3”.

I presupposti: discrezionalità amministrativa e sindacato giurisdizionale

L’analisi dell’ANAC muove dai principi consolidati dalla giurisprudenza amministrativa in tema di criteri di aggiudicazione. Come ribadito dal Consiglio di Stato, la scelta dei parametri valutativi costituisce espressione dell’ampia discrezionalità tecnica attribuita alla stazione appaltante per perseguire l’interesse pubblico, sindacabile solo quando risulti “macroscopicamente illogica, irragionevole ed irrazionale”. Questo principio si fonda sulla ratio per cui la causa della gara pubblica consiste nell’approvvigionare l’amministrazione mediante il contratto più conveniente rispetto alle proprie effettive necessità, non nel creare mere opportunità di lavoro modulabili sulle preferenze organizzative delle imprese.

Nel caso specifico, l’istante contestava anzitutto i criteri che assegnavano venti punti su ottanta al possesso di certificazioni di compatibilità rilasciate dai produttori di aghi per diverse marche di penne per insulina e per farmaci non insulinici. Secondo l’operatore economico, tali parametri avrebbero operato una commistione illecita tra requisiti soggettivi e criteri oggettivi, premiando il mero possesso di certificazioni a prescindere dal pregio tecnico intrinseco del prodotto offerto. La Regione Lazio replicava richiamando le Linee guida della Società Italiana di Diabetologia (SID), che espressamente raccomandano tali attestazioni di compatibilità, e sottolineando come analoghi criteri fossero già presenti nella precedente edizione della gara del 2019, alla quale lo stesso ricorrente aveva partecipato con successo, classificandosi primo in un lotto.

Le contestazioni più stringenti riguardavano però i criteri tecnici sulle caratteristiche degli aghi: diametro interno, flusso, modalità di penetrazione e inserimento, ma soprattutto il parametro relativo alla numerosità delle sfaccettature (Bevel > 3). L’impresa sosteneva, supportata da relazione tecnica, l’assenza di evidenze scientifiche indipendenti sulla correlazione tra numero di sfaccettature superiori a tre e comfort del paziente, invocando studi che deporrebbero invece per la maggiore efficacia della triplice sfaccettatura caratteristica dei propri dispositivi. L’ANAC rilevava tuttavia come la medesima questione fosse già stata sottoposta al vaglio del giudice amministrativo in contenziosi precedenti promossi dal medesimo operatore: il T.A.R. Lombardia, dopo aver disposto apposita verificazione tecnica (sent. n. 803/2023), e successivamente il Consiglio di Stato (sent. n. 8512/2023) avevano confermato la legittimità del criterio, osservando come esso rispondesse all’esigenza di valorizzare proporzionatamente offerte migliorative rispetto ai requisiti minimi, garantendo maggiori livelli di comfort per i pazienti sottoposti a iniezioni quotidiane.

La pronuncia: conferma della legittimità dei criteri

L’Autorità ha respinto integralmente le doglianze dell’istante. In ordine alla presunta indeterminatezza dell’oggetto, l’ANAC ha rilevato come il ricorrente, operatore esperto del settore, avesse tempestivamente preso cognizione del contenuto degli atti di gara già prima della scadenza dei termini, tanto da presentare osservazioni alla stazione appaltante già in marzo 2025. La successiva rettifica documentale della Regione Lazio, con proroga dei termini di presentazione delle offerte, ha inoltre assicurato un congruo periodo per l’esame della documentazione. Quanto ai criteri di aggiudicazione, l’Autorità ha evidenziato come l’assegnazione di venti punti su ottanta alle certificazioni di compatibilità non risulti irragionevole né sproporzionata, trattandosi di requisiti raccomandati dalle Linee guida SID. Sul contestato criterio delle sfaccettature superiori a tre, l’ANAC ha sottolineato sia il precedente giurisprudenziale favorevole con verificazione tecnica, sia l’incidenza minima sul punteggio complessivo (quattro punti su ottanta), concludendo per l’assenza di qualsivoglia profilo di macroscopica illogicità.

ANAC – Delibera n. 267 del 2 luglio 2025

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