Con sentenza n. 1585/2025 del 9 dicembre 2025, il TAR Puglia Lecce ha affermato che l’irregolarità contributiva grave, anche se emersa da DURC rilasciato per altra procedura, costituisce legittima causa di esclusione ai sensi dell’art. 94, comma 6, del d.lgs. 36/2023. La decisione chiarisce che la regolarizzazione postuma della posizione non ha efficacia retroattiva e conferma la legittimità dell’escussione della garanzia provvisoria quando la mancata stipula del contratto è imputabile all’operatore economico.
Il caso e il contesto della gara
La controversia trae origine da una procedura aperta indetta dal Comune di Martina Franca, quale ente capofila dell’ARO n. 2 della Provincia di Taranto, per l’affidamento dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani. Una società ricorrente, inizialmente classificatasi seconda, veniva successivamente proposta per l’aggiudicazione a seguito dell’annullamento in autotutela della prima aggiudicazione. Tuttavia, nella fase di verifica dei requisiti ex art. 107, comma 3, d.lgs. 36/2023, emergeva un’irregolarità contributiva grave relativa al periodo febbraio-novembre 2024, risultante da un DURC negativo rilasciato per altra procedura di gara presso il Comune di Bisceglie.
La questione dell’irregolarità contributiva
La stazione appaltante disponeva l’esclusione della ricorrente rilevando la violazione dell’art. 94, comma 6, d.lgs. 36/2023, che stabilisce l’esclusione dell’operatore economico che abbia commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi contributivi. La società impugnava il provvedimento sostenendo che l’irregolarità fosse imputabile al Comune di Bisceglie, che la stazione appaltante non potesse avvalersi di un DURC rilasciato per altra procedura e che, in ogni caso, la posizione risultava successivamente sanata mediante adesione a un piano di rateizzazione. Il tema centrale atteneva quindi alla rilevanza di un’irregolarità contributiva scoperta in corso di procedura attraverso documentazione riferita ad altro appalto e alla possibilità di sanatoria postuma.
La decisione del TAR
Il Tribunale Amministrativo ha respinto integralmente il ricorso, affermando alcuni principi di particolare rilievo. In primo luogo, il TAR ha chiarito che la stazione appaltante è legittimata a rilevare cause di esclusione mediante elementi conoscitivi acquisiti per altra via, non essendo le risultanze del fascicolo virtuale ex art. 99 d.lgs. 36/2023 dotate di valore esclusivo. Sul punto, il giudice ha richiamato l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 7/2024, che ha confermato la possibilità di contestare in giudizio l’irregolarità contributiva con qualunque mezzo idoneo. In secondo luogo, il TAR ha applicato il principio di continuità dei requisiti, stabilendo che i requisiti generali e speciali devono essere posseduti non solo alla scadenza del termine per la presentazione della domanda, ma per tutta la durata della procedura fino alla stipula del contratto. La regolarizzazione avvenuta il 12 maggio 2025, essendo successiva al termine di presentazione delle offerte, non è stata ritenuta idonea a sanare l’irregolarità ai fini della partecipazione alla gara. Il Tribunale ha inoltre dichiarato infondate le contestazioni relative all’imputabilità dell’irregolarità al Comune di Bisceglie, rilevando che trattasi di questioni riguardanti esclusivamente i rapporti tra le parti e non idonee a negare il dato oggettivo della sussistenza dell’irregolarità.
Implicazioni operative per stazioni appaltanti e operatori economici
La sentenza fornisce indicazioni operative rilevanti per tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di gara. Le stazioni appaltanti possono e devono verificare la sussistenza di cause di esclusione anche mediante DURC rilasciati per altre procedure o attraverso elementi conoscitivi acquisiti al di fuori del fascicolo virtuale, nell’interesse pubblico alla legalità e trasparenza delle procedure. Gli operatori economici devono prestare particolare attenzione al mantenimento della regolarità contributiva per tutta la durata della procedura, dalla presentazione dell’offerta fino alla stipula del contratto, non essendo sufficiente una regolarizzazione postuma. Il TAR ha inoltre confermato la legittimità dell’escussione della garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 106, comma 6, d.lgs. 36/2023, quando la mancata stipula del contratto consegue a fatti riconducibili all’operatore economico, quali l’irregolarità contributiva non dichiarata. Particolare attenzione va prestata all’obbligo di comunicazione tempestiva di eventuali irregolarità sopravvenute.
Conclusioni
La sentenza del TAR Lecce conferma l’applicazione rigorosa del requisito di regolarità contributiva nelle procedure di affidamento e la rilevanza del principio di continuità dei requisiti. Per assistenza nell’interpretazione della normativa sugli appalti pubblici e nella gestione delle verifiche sui requisiti di partecipazione, lo Studio Legale Bisconti Avvocati è a disposizione per consulenze personalizzate.
