Il fatto e il contesto normativo
La vicenda riguarda un accordo quadro triennale per servizi di ingegneria e architettura del valore di € 7.650.000,00, aggiudicato con il criterio del prezzo più basso. L’Agenzia del Demanio ha escluso la ricorrente per ribasso ritenuto insostenibile: l’85% applicato sulla quota ribassabile (35% del corrispettivo) avrebbe, secondo la stazione appaltante, eroso di fatto la quota fissa del 65%, corrispondente all’equo compenso tutelato dall’art. 41, comma 15-bis, del d.lgs. 36/2023, introdotto dal correttivo d.lgs. 209/2024.
Il tema centrale è se il principio di intangibilità dell’equo compenso consenta un giudizio di anomalia meramente presuntivo — un ribasso elevato sulla quota variabile equivale automaticamente a un’erosione della quota fissa — oppure se richieda una verifica puntuale della sostenibilità economica dell’offerta, tenendo conto delle specifiche modalità organizzative del concorrente, in questo caso l’esecuzione diretta delle indagini da parte dei soci della società.
La decisione del giudice
Il TAR ha annullato il provvedimento per difetto di motivazione e di istruttoria. La stazione appaltante non ha verificato se l’esecuzione diretta delle indagini da parte dei soci, dotati di proprie attrezzature, azzerasse effettivamente i costi di manodopera: i soci, infatti, sono remunerati tramite utili e dividendi societari, non a titolo di lavoro subordinato, con un impatto sui costi diverso da quello di un dipendente. Il Collegio chiarisce che il principio di intangibilità dell’equo compenso non tollera uno scrutinio astratto: solo un’erosione concreta e verificata della quota fissa giustifica l’esclusione, distinguendo il caso da quello, ormai consolidato in giurisprudenza (Cons. St. n. 5741/2025; Cons. St. n. 8442/2025), del ribasso al 100% sulla quota variabile, che integra di per sé una violazione palese. La domanda risarcitoria è stata respinta, non essendo provato il diritto all’aggiudicazione.
Implicazioni operative
Per le stazioni appaltanti, la pronuncia impone un onere istruttorio rafforzato prima di dichiarare l’anomalia di offerte con ribassi elevati sulla quota variabile dei servizi SIA: occorre verificare in concreto la composizione dei costi dichiarati, considerando le modalità organizzative reali del concorrente, prima di presumere un’erosione della quota fissa. Per gli operatori economici, in particolare studi tecnici organizzati in forma societaria, la sentenza offre un argomento difensivo solido quando l’esecuzione diretta da parte dei soci consente reali economie di scala, purché queste siano documentate e giustificate nel sub-procedimento ex art. 110 del Codice. Nella pratica, conviene che l’offerta economica sia accompagnata già in fase di presentazione da una nota illustrativa sulla composizione dei costi, cosicché l’eventuale verifica di congruità parta da elementi già tracciati e non da giustificazioni elaborate ex post.
Orientamenti futuri
La distinzione tracciata dal TAR tra ribasso “sostenibile”, da valutare caso per caso, e ribasso al 100%, sanzionabile in via automatica, apre a un contenzioso più selettivo sulle soglie intermedie di ribasso nei servizi SIA. È prevedibile che le stazioni appaltanti, per prevenire censure analoghe, comincino a richiedere ai concorrenti indicazioni più dettagliate sulla forma di remunerazione dei soci esecutori già nella documentazione di gara, riducendo il rischio di provvedimenti di esclusione fondati su presunzioni non verificate.
