ANAC interviene su proroghe e rinnovi contratti

23 Mag. '25

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L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha emesso una delibera che chiarisce definitivamente i limiti nell’utilizzo di proroghe tecniche e rinnovi contrattuali, evidenziando come un uso improprio di questi strumenti configuri illegittimi affidamenti senza gara.

La decisione scaturisce dall’esame di una vicenda in cui una centrale di committenza ha mantenuto lo stesso operatore economico per anni attraverso una serie di rinnovi e proroghe, evitando sistematicamente procedure competitive. La situazione è emersa solo dopo la segnalazione di un operatore concorrente che aveva sviluppato soluzioni innovative per la stessa fornitura.

I principi stabiliti da ANAC

Sul rinnovo contrattuale, ANAC stabilisce un principio inderogabile: il rinnovo deve essere disposto prima della scadenza del contratto originario. Qualsiasi rinnovo successivo alla scadenza equivale a un illegittimo affidamento senza gara. Non è ammessa la prosecuzione di fatto del rapporto contrattuale in assenza di un adeguato titolo giuridico.

Per le proroghe tecniche, l’Autorità ribadisce che l’istituto può essere utilizzato esclusivamente per contratti in corso di esecuzione e limitatamente al tempo strettamente necessario per concludere le procedure di individuazione di un nuovo contraente. La proroga disposta dopo la scadenza contrattuale è sempre illegittima.

Particolare attenzione viene dedicata alle procedure negoziate per urgenza. ANAC sottolinea che possono essere utilizzate solo in presenza di eventi imprevedibili e non imputabili alla stazione appaltante. Le carenze organizzative interne, i ritardi nella programmazione, le difficoltà di coordinamento con altri enti, anche se comprensibili, non configurano mai l’estrema urgenza richiesta dalla norma.

L’Autorità evidenzia come spesso le amministrazioni invochino situazioni di urgenza che in realtà derivano da proprie carenze organizzative: mancanza di programmazione adeguata, ritardi nell’avvio delle procedure, carenze di personale, difficoltà di coordinamento. Tutti questi elementi, per quanto possano creare oggettive difficoltà operative, non giustificano deroghe ai principi dell’evidenza pubblica.

La delibera chiarisce che la scelta di procedere con proroghe e affidamenti ponte per garantire la continuità del servizio, pur rispondendo a un’esigenza di efficienza, concretizza sempre una deroga all’evidenza pubblica che deve essere rigorosamente limitata ai casi previsti dalla legge.

Un aspetto rilevante riguarda l’obbligo di verificare preventivamente la presenza di altri operatori sul mercato. Le amministrazioni non possono limitarsi a continuare rapporti con fornitori storici senza verificare se nel frattempo siano emersi nuovi operatori o soluzioni innovative. L’indagine di mercato preliminare rappresenta uno strumento essenziale per garantire effettiva concorrenza.

ANAC sottolinea che il prolungamento temporale del contratto con lo stesso operatore economico attraverso rinnovi e proroghe successive impedisce l’accesso al mercato di altri operatori, violando i principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità e trasparenza.

La procedura negoziata senza bando costituisce una deroga alle regole dell’evidenza pubblica utilizzabile solo nei casi tassativamente previsti dalla norma. La scelta di tale modalità di affidamento, in quanto eccezionale, richiede un particolare rigore nell’individuazione dei presupposti giustificativi, da interpretarsi restrittivamente. È onere dell’amministrazione dimostrarne l’effettiva esistenza.

L’Autorità ribadisce che non esistono zone grigie: o sussistono i presupposti normativi per l’utilizzo di strumenti straordinari, rigorosamente interpretati, oppure l’amministrazione deve ricorrere alle procedure ordinarie, programmando adeguatamente i propri fabbisogni.

La delibera rappresenta un importante chiarimento per tutte le stazioni appaltanti sull’impossibilità di utilizzare proroghe e rinnovi per ovviare a carenze organizzative interne. La programmazione adeguata, la gestione tempestiva delle scadenze contrattuali e il rispetto rigoroso delle procedure competitive rimangono gli unici strumenti legittimi per garantire continuità nelle forniture pubbliche nel rispetto dei principi di concorrenza.

ANAC – Delibera n. 164 del 2 aprile 2025

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