Con il Comunicato del Presidente n. 8 del 1° aprile 2026, emanato a corredo della Delibera n. 116 della medesima data, l’ANAC è intervenuta sul tema della verifica dei requisiti di partecipazione agli appalti pubblici, fornendo importanti chiarimenti in merito all’assoluto divieto di esternalizzazione di tale servizio. Il pronunciamento interessa in particolare le stazioni appaltanti, i RUP e gli operatori economici, offrendo indicazioni operative inderogabili sul perimetro delle attività che non possono essere delegate a soggetti privati terzi durante le procedure di gara.
Il caso esaminato dall’ANAC: l’esternalizzazione dei controlli
Nell’ambito della propria ordinaria attività di vigilanza e ispettiva, condotta anche con il supporto della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, l’Autorità ha rilevato un modus procedendi anomalo e diffuso tra diverse amministrazioni. Nello specifico, alcune stazioni appaltanti hanno affidato a operatori economici privati terzi il servizio materiale di acquisizione della documentazione necessaria per comprovare i requisiti generali degli aggiudicatari.
Il meccanismo censurato prevedeva la stipula di uno specifico contratto di appalto: al soggetto privato veniva delegato il compito di interloquire direttamente con gli enti pubblici certificatori (ad esempio, per il recupero di casellari giudiziali e documentazione antimafia). I documenti raccolti venivano successivamente messi a disposizione della stazione appaltante, la quale procedeva poi alla loro valutazione formale, sia in fase di aggiudicazione che per la verifica della permanenza dei requisiti in corso di esecuzione contrattuale.
Il quadro normativo: la competenza esclusiva del RUP
La problematica si innesta direttamente nella disciplina relativa al controllo dei requisiti generali, regolata dagli artt. 94, 95 e seguenti del d.lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici). L’ANAC ha ricostruito il rigoroso quadro normativo di riferimento – in sostanziale continuità con il precedente d.lgs. 50/2016 – evidenziando come le disposizioni vigenti precludano categoricamente simili deleghe.
In particolare, la documentazione evidenzia come l’art. 17, comma 5, e l’art. 99 del Codice pongano in capo alla stazione appaltante l’obbligo ineludibile di accertare l’assenza di cause di esclusione e il possesso dei requisiti necessari per la partecipazione prima di disporre l’aggiudicazione definitiva. Tale fondamentale competenza è specificamente incardinata in capo al RUP (o, laddove nominati, ai responsabili di fase), come chiaramente sancito dall’art. 15 del d.lgs. 36/2023 e dall’art. 7 dell’Allegato 1.2.
La posizione dell’Autorità: limiti al supporto esterno e tutela privacy
Con la Delibera n. 116 del 1° aprile 2026, l’Autorità ha sancito che la verifica dei requisiti — intesa sia come mera acquisizione documentale che come successiva valutazione — non può essere in alcun caso demandata a soggetti privati, trattandosi di un’attività che è “espressione del proprium dell’attività provvedimentale qualificante la gestione degli affidamenti pubblici”.
Oltre al principio generale, l’ANAC individua due criticità insormontabili:
• Divieto di gestione procedurale: gli artt. 62, comma 11, del Codice e l’art. 3, comma 1, lett. z), punto 4 dell’Allegato 1.1 precludono esplicitamente agli operatori economici di gestire procedure di appalto in nome e per conto dell’amministrazione. Le fasi di acquisizione e verifica documentale rientrano a pieno titolo in questo divieto.
• Sicurezza e trattamento dei dati: l’esternalizzazione impedisce agli enti che rilasciano i certificati di identificare con certezza la reale identità del richiedente, poiché le richieste risultano solo apparentemente mosse dalla stazione appaltante. Sotto il profilo della privacy, non vi è garanzia che gli operatori economici (titolari dei dati) siano pienamente consapevoli che le proprie informazioni sensibili vengano trattate da società private terze.
Conseguenze pratiche e adempimenti per le stazioni appaltanti
Il Comunicato del Presidente impone un immediato adeguamento. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono fermamente invitati a espletare internamente e in proprio tutte le attività istruttorie legate ai requisiti generali.
Il corretto iter procedurale impone che tali verifiche vengano condotte esclusivamente tramite l’utilizzo del Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE 2.0), sistema ormai prossimo alla completa interoperabilità con le banche dati, in ossequio all’art. 24 del Codice e alla Delibera ANAC n. 262/2023. Qualora si dovessero verificare malfunzionamenti dei sistemi telematici, le amministrazioni non sono autorizzate a esternalizzare il servizio, ma devono avvalersi del meccanismo acceleratorio appositamente previsto dall’art. 99, comma 3-bis, del Codice.
