Con sentenza n. 229 del 7 aprile 2026, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha stabilito che i codici Ateco non hanno alcun valore certificativo nella valutazione dei requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento pubblico. La decisione, resa in un contenzioso sul trasporto pubblico locale, affronta questioni di sicuro interesse operativo: dalla corretta perimetrazione dei requisiti nelle procedure di affidamento diretto, all’equiparazione tra servizi NCC e trasporto di linea ai fini della capacità economico-finanziaria.
Il fatto e il contesto normativo
Il Comune di Cammarata (AG) aveva avviato una procedura di affidamento diretto del servizio di trasporto pubblico locale per 24 mesi, ai sensi dell’art. 5, par. 4, del Regolamento CE n. 1370/2007, con consultazione di più operatori economici ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), del d.lgs. 36/2023. La lettera di invito richiedeva, come requisiti, l’iscrizione al Registro delle imprese per il trasporto terrestre di passeggeri, l’iscrizione al Registro elettronico nazionale (REN) e lo svolgimento di servizi nel biennio precedente per un importo almeno pari al valore dell’affidamento.
All’esito della procedura, il Comune affidava il servizio a un operatore che il ricorrente – un concorrente non selezionato – contestava come privo dei requisiti, sostenendo che il codice Ateco dell’affidataria (49.39.09, “altre attività di trasporti terrestri di passeggeri”, anziché 49.31 relativo al trasporto urbano e suburbano) rivelasse l’inidoneità professionale e l’assenza di esperienza nel TPL di linea. Il TAR Sicilia, sez. II, con sentenza n. 1089/2025, aveva respinto il ricorso di primo grado. L’appellante rinnovava le doglianze dinnanzi al CGA.
La questione giuridica
Il nodo centrale riguardava il valore giuridico dei codici Ateco nella verifica dei requisiti di partecipazione: può il codice Ateco registrato assurgere a prova della capacità tecnico-professionale di un operatore economico in una procedura di gara? E, in parallelo, l’esperienza maturata nel trasporto NCC integra il requisito di “servizio analogo” ai fini della capacità economico-finanziaria nel TPL di linea?
Ulteriori profili riguardavano il momento in cui l’affidataria deve possedere l’autorizzazione comunale allo svolgimento dei servizi di linea e la conformità dei veicoli ai requisiti per il trasporto pubblico locale.
La decisione del CGA
Il Collegio ha respinto l’appello, confermando la legittimità dell’affidamento su tutti i fronti contestati.
Sul tema dei codici Ateco, la sentenza è netta: si tratta di classificazioni adottate dall’Istat esclusivamente a fini statistici, fiscali e contributivi, prive di qualsiasi valore costitutivo o certificativo del titolo abilitativo o dell’attività effettivamente svolta dall’impresa. La capacità professionale va accertata sulla base dell’oggetto sociale, delle licenze possedute e dell’attività in concreto esercitata, non del codice Ateco. Il principio — già affermato da Cons. Stato, sez. V, n. 6496/2021 e n. 3035/2018 — trova qui puntuale applicazione nel settore dei servizi pubblici locali.
Quanto alla capacità economico-finanziaria, il CGA ha ritenuto che l’esperienza nel trasporto passeggeri con autobus NCC sia qualificabile come “analoga” ai servizi di linea, almeno ai fini della prova di solidità finanziaria. A sostegno di questa lettura concorrono la progressiva convergenza tra i due modelli di servizio (si pensi ai servizi di linea urbana “a chiamata”), l’identità del titolo abilitativo alla guida previsto dagli artt. 14 e 15, comma 4, del d.lgs. 286/2005, e la riconduzione del servizio NCC alla materia del trasporto pubblico locale ai sensi della recente Corte cost. n. 163/2025.
Sul tema dell’autorizzazione comunale e della conformità dei mezzi, il CGA ha confermato che si tratta di requisiti di esecuzione, non di partecipazione: l’autorizzazione non può essere conseguita prima dell’affidamento – mancando i presupposti – e i veicoli possono essere adeguati in una fase successiva, in coerenza con l’art. 19, comma 5, della delibera ART n. 154/2019.
Per le stazioni appaltanti, l’indicazione è chiara: i codici Ateco non possono essere usati come criterio di selezione né come proxy dell’idoneità professionale. La verifica della capacità deve fondarsi su elementi sostanziali — iscrizioni abilitanti, licenze, attività effettivamente svolta — e la lettera di invito deve essere costruita di conseguenza.
Per gli operatori economici, la sentenza apre uno spazio rilevante: chi svolge servizi NCC non può essere automaticamente escluso da gare per il TPL di linea per carenza di “servizi analoghi” sul piano della capacità finanziaria, purché dimostri in concreto l’esperienza acquisita. Rimane fermo l’obbligo di conseguire le autorizzazioni necessarie prima dell’avvio effettivo del servizio.
La sentenza del CGA Sicilia n. 229/2026 chiarisce che il codice Ateco non certifica la capacità professionale degli operatori economici e che l’esperienza NCC può integrare il requisito di servizio analogo nel TPL.
