Il Tribunale di Locri, con decreto del 10.06.2025, ha accolto una domanda monitoria avanzata da un’impresa nei confronti di un ente pubblico per il pagamento di servizi del valore di € 15.514,00. La controversia nasceva dall’esecuzione di una prestazione affidata mediante procedura semplificata, dove l’amministrazione aveva accettato per iscritto il preventivo presentato dall’operatore economico attraverso una determina dirigenziale. L’impresa aveva depositato come prova del credito l’accettazione scritta dell’ente, la determina dirigenziale contenente l’espressa accettazione dell’offerta e l’estratto autentico notarile ex art. 634 c.p.c. La questione centrale riguardava la validità della formazione contrattuale mediante scambio di corrispondenza, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 36/2023, che consente per le procedure negoziate e gli affidamenti diretti la stipula contrattuale in forma semplificata.
Evoluzione giurisprudenziale sulla forma contrattuale
Il giudice ha fondato la propria decisione sul consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione (n. 9775/2022), che ha chiarito come il requisito della forma scritta “ad substantiam” per i contratti della pubblica amministrazione non richieda necessariamente un documento unitario. La formazione del vincolo contrattuale può avvenire “mediante l’incontro di dichiarazioni scritte, manifestate separatamente”, includendo per l’amministrazione anche la forma dell’atto amministrativo. Questo principio, recepito da numerose pronunce di merito (Trib. Salerno n. 2168/24, Trib. Nocera Inferiore n. 1759/2023 e n. 1249/23), stabilisce che la forma solenne risulta rispettata sia quando il privato accetti per iscritto la volontà dell’amministrazione espressa attraverso l’attività provvedimentale, sia nell’ipotesi inversa di proposta privata seguita da accettazione amministrativa.
L’orientamento giurisprudenziale riconosce diverse modalità di perfezionamento: sottoscrizione della determina dirigenziale da parte dell’impresa, accettazione mediante determina della proposta scritta dell’operatore, o corrispondenza specifica tra le parti. Tale evoluzione interpretativa risponde alle esigenze di semplificazione introdotte dal nuovo Codice dei contratti pubblici, che privilegia l’efficienza procedurale senza compromettere le garanzie sostanziali. Per le stazioni appaltanti, ciò significa maggiore flessibilità nelle modalità di formalizzazione, mentre per gli operatori economici comporta la necessità di documentare accuratamente ogni fase della formazione contrattuale.
La liquidità ed esigibilità del credito sono state riconosciute sulla base della documentazione prodotta, che dimostrava chiaramente l’accettazione dell’offerta e l’esecuzione delle prestazioni. Il tribunale ha applicato i criteri dell’art. 6, comma 2, del D.Lgs. 231/2002, confermando la sussistenza dei presupposti per l’emissione del decreto ingiuntivo.
Rigetto dell’esecuzione provvisoria per carenza di presupposti
Pur accogliendo la domanda monitoria principale, il giudice ha respinto la richiesta di concessione dell’esecuzione provvisoria ex art. 642 c.p.c. La decisione si fonda sul principio che, al di fuori delle ipotesi legali tassative, tale istituto richiede la dimostrazione del pericolo di grave pregiudizio nel ritardo o la produzione di documentazione sottoscritta dal debitore che comprovi il diritto. Il tribunale ha sottolineato come le gravi conseguenze derivanti dalla concessione inaudita altera parte impongano un’interpretazione restrittiva della norma, con applicazione di criteri particolarmente severi. Nel caso specifico, l’impresa ricorrente non aveva allegato il pericolo derivante dal ritardo nell’adempimento né aveva depositato documentazione attestante il riconoscimento del debito da parte dell’ente in momento successivo alla formazione del rapporto contrattuale. Tale approccio rigoroso tutela l’equilibrio tra le ragioni creditorie e la posizione dell’amministrazione, evitando esecuzioni premature che potrebbero rivelarsi ingiustificate.
